Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 335 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’accertato inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato ne impone l’accoglimento, una volta decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede su istanza di parte entro i successivi sessanta giorni. I compensi per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché assorbiti nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarla e ad accreditarvi l’importo per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre spese di lite.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione in via telematica, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Decorso il termine di moratoria senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la notifica del titolo esecutivo è stata ritualmente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione e che il passaggio in giudicato risulta attestato. Nessuna attività esecutiva è stata posta in essere dall’ente intimato, rimasto contumace.
Accertato il perdurante inadempimento e decorso il termine di moratoria, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è stato dichiarato fondato. Il giudice amministrativo ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute.
Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, che provvederà in via sostitutiva su istanza di parte.
Quanto ai compensi dell’organo straordinario, il TAR ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La disposizione è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge, ma il Collegio ne ha affermato l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo gli oneri a carico dell’amministrazione inadempiente (richiamando sul punto propri precedenti e una pronuncia del TAR Sicilia).
Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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