Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 1106 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Sul debitore pubblico evocato in giudizio incombe invece, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi del diritto, segnatamente l’integrale adempimento. La mancata costituzione dell’amministrazione impedisce di ritenere assolto tale onere e impone l’accoglimento del ricorso, con ordine di ottemperanza e nomina del Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va disposta quando i titoli azionati riconoscono già gli interessi di mora sino al soddisfo.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Siracusa, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 603/2022. Il titolo condanna il Comune intimato al pagamento di € 173.462,29, oltre interessi di mora e spese della fase monitoria, e al rimborso delle spese della fase di cognizione, liquidate in € 14.103,00.
I titoli sono stati notificati in forma esecutiva e non risultano impugnati. Secondo la ricorrente il Comune non ha dato spontanea esecuzione, così da indurre la società a promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con richiesta di nomina di un Commissario ad acta e di condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114 c.p.a. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e verifica la sussistenza dei presupposti di legge. La pretesa della ricorrente si fonda su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato; è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notificazione; non consta l’esatto e integrale adempimento da parte dell’amministrazione intimata.
Sul piano dell’onere probatorio il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi vi ha interesse. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; sul Comune incombeva pertanto la prova dell’estinzione del diritto per integrale adempimento.
Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Ne deriva che, a fronte della prova del credito fornita dalla società, l’estinzione dello stesso rimane non provata. Il ricorso è quindi accolto e all’amministrazione è ordinato di ottemperare integralmente ai titoli nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario generale presso il Comune di Lentini, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Il Collegio non ritiene invece di fissare l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché i titoli azionati riconoscono già in favore della ricorrente gli interessi di mora sull’importo sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.300,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.