Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e rinuncia ai motivi (TAR Lombardia n. 1626 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con eventuale compensazione delle spese in ragione della natura in rito della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, una casa di cura privata accreditata, ha impugnato con ricorso introduttivo, integrato da due atti di motivi aggiunti, una serie di provvedimenti regionali e contrattuali relativi alla programmazione sanitaria e sociosanitaria per l’esercizio 2020. Oggetto del contendere erano, in particolare, la D.G.R. Lombardia n. XI/2672/2019 e la successiva D.G.R. n. XI/4049/2020, nonché i contratti provvisori e definitivi stipulati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società ha dedotto l’illegittimità degli atti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, chiedendo anche l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti. La Regione Lombardia si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rinunciando a tutti i motivi e insistendo per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato l’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente e ne ha tratto la conseguenza processuale della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il percorso argomentativo muove dal principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Il giudice amministrativo riconosce alla parte il potere di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
Tale dichiarazione vincola il giudice a una presa d’atto. Il Collegio sottolinea di non avere il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente, né di sindacarne la valutazione circa la persistenza dell’interesse. La decisione richiama espressamente Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando da un lato la limitata attività difensiva svolta dalla resistente e dall’altro la natura in rito della decisione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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