Accesso alla documentazione sanitaria e prevalenza dell’interesse difensivo nel processo penale (TAR Campania n. 482 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., la pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione preventiva sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto rispetto all’eventuale giudizio, salvo che ricorra un’evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive, tale da integrare un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza, opera il criterio della necessità per la cura e la difesa di un proprio interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza ove sussistano i presupposti generali dell’accesso documentale. Il diritto di difesa dell’imputato in un procedimento penale per omicidio colposo, espressione del diritto fondamentale alla libertà personale, prevale sul diritto alla riservatezza di cui siano titolari gli eredi di una persona deceduta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato all’Azienda ospedaliera una istanza di accesso avente ad oggetto copia di tutta la documentazione sanitaria esistente presso la struttura, comprensiva delle cartelle cliniche, della documentazione relativa ai trattamenti emodialitici e dei referti di analisi. L’istanza traeva origine dal coinvolgimento del ricorrente in un incidente stradale e dal conseguente procedimento penale in cui era imputato di omicidio colposo, a seguito del decesso di una persona.
L’Azienda respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e l’ordine di esibizione della documentazione. Si costituivano in giudizio sia l’Azienda sanitaria, chiedendo il rigetto, sia la figlia della persona deceduta, in qualità di controinteressata, anch’essa per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, derivante dalla necessità di difendersi nel procedimento penale. Richiama quindi l’orientamento secondo cui il giudizio di accesso non ammette una valutazione anticipata sull’utilità del documento, salvo il caso di una evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o di esercizio pretestuoso dell’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2023, n. 6978).
Il Tribunale respinge le difese dell’Azienda. La finalità dell’accesso era rappresentata in modo puntuale e preciso, sebbene sintetico; non è necessaria l’allegazione di specifica documentazione all’istanza; i documenti sanitari richiesti sono sufficientemente individuati; l’arco temporale della ricerca coincide con il periodo di conservazione previsto dalla normativa vigente.
Affrontando il profilo della riservatezza, il Collegio qualifica la richiesta come accesso ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 196/2003, volto a tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti della controinteressata, trattandosi del diritto fondamentale alla libertà personale, posto a rischio da un’eventuale condanna penale, rispetto alla riservatezza di dati sensibili di una persona deceduta.
Richiamato l’orientamento secondo cui opera il criterio della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza a condizione del riscontro dei presupposti generali dell’accesso documentale (Consiglio di Stato, sez. V, 04/12/2023, n. 10498), la Corte ritiene che nel caso concreto il bilanciamento debba condurre a ritenere prevalente il diritto di accesso del ricorrente sul diritto alla riservatezza degli eredi. La domanda è pertanto fondata: il Tribunale accerta il diritto all’accesso e ordina all’Azienda di esibire la documentazione nel termine di trenta giorni, compensando le spese di lite in ragione della particolare delicatezza degli interessi contrapposti.
Nota della Redazione
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