Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel silenzio dell’ente (TAR Calabria n. 51 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe il dovere giuridico di dare esatta esecuzione alle sentenze dell’autorità giurisdizionale passate in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accerta l’obbligo dell’ente di provvedere e gli assegna un termine perentorio per l’adempimento. In caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta perché dia integrale esecuzione al giudicato, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La condotta inadempiente giustifica la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, che dichiara di agire in qualità di procuratrice speciale di una società creditrice, propone ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Comune intimato al pagamento di una somma complessiva in favore dell’originaria creditrice, poi cessionaria dei crediti alla società odierna ricorrente.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata a mezzo pec all’ente debitore, risulta passata in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria. La ricorrente chiede pertanto l’ordine di pagamento della somma comprensiva di sorte capitale e interessi moratori, l’assegnazione di un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di mancato adempimento. Il Comune non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che sulle amministrazioni pubbliche grava il dovere giuridico di dare esatta esecuzione alle sentenze passate in giudicato. La documentazione versata in atti comprova il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Quanto al profilo procedurale, dalla notificazione del titolo munito di formula esecutiva, effettuata a mezzo pec, risulta decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 per il compimento di atti esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La condizione di procedibilità del ricorso di ottemperanza è dunque integrata.
Il Tribunale afferma quindi l’obbligo del Comune di corrispondere alla ricorrente, nella dichiarata veste di procuratrice della società creditrice, la somma richiesta, comprensiva di sorte capitale e interessi moratori maturati sino alla data indicata, oltre interessi di mora successivi sulla sola sorte capitale sino al soddisfo, secondo le coordinate normative del d.lgs. n. 231 del 2002.
All’ente viene assegnato un termine perentorio di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione della sentenza ad opera della ricorrente. In ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel segretario generale di altro ente comunale, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte ricorrente e nel termine di novanta giorni, determinando gli importi dovuti con i relativi accessori.
Il compenso del commissario è posto integralmente a carico dell’amministrazione inadempiente, nella misura liquidata con separato provvedimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, poiché la condotta inadempiente dell’ente ha reso necessario il giudizio di ottemperanza; il Comune è inoltre tenuto al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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