Revoca del regolamento d’uso portuale qualificata come annullamento d’ufficio (TAR Sicilia n. 1115 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione ritira un regolamento d’uso delle aree demaniali marittime portuali, adottato in contrasto con la legge n. 84/1994, va qualificato, a prescindere dal nomen iuris, come annullamento d’ufficio e non come revoca. La qualificazione giuridica dell’atto spetta al giudice, che ne esamina contenuto effettivo e causa reale. Nei procedimenti pendenti l’amministrazione applica legittimamente la fonte primaria, in ossequio ai principi di legalità e di gerarchia delle fonti, senza che ciò integri violazione del non aggravamento, dell’affidamento o della buona fede. È legittimo il diniego alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese, avanzato nel corso di una procedura comparativa già avviata, perché la modifica del soggetto richiedente violerebbe trasparenza, imparzialità e par condicio. Il ricorso avverso gli atti conclusivi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento finale, dotato di autonoma efficacia lesiva, non sia stato impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente chiede in concessione, con istanze del 2017 e del 2018, un’area del demanio marittimo nel porto di Augusta per lo stoccaggio e la movimentazione di materiali ferrosi, in base all’allora vigente Regolamento d’uso delle aree demaniali dei porti di Augusta e Catania. Nelle more, altra ditta chiede la medesima area e l’Autorità avvia il procedimento in concorrenza ai sensi dell’art. 37 cod. nav..
Con decreto n. 85/22 del 28.10.2022 l’Autorità revoca il Regolamento e stabilisce di applicare ai procedimenti pendenti la legge n. 84/1994. Seguono la richiesta documentale degli artt. 16 e 18 e il diniego opposto all’istanza della ricorrente di partecipare costituendo un raggruppamento temporaneo con un’impresa portuale autorizzata. Con motivi aggiunti la ricorrente impugna anche la conclusione positiva della conferenza di servizi sull’istanza di una concorrente e l’autorizzazione all’anticipata occupazione della stessa area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. L’art. 18 della legge portuale consente di dare in concessione le aree demaniali comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’art. 16, comma 3, mentre quest’ultima disposizione subordina lo svolgimento delle operazioni portuali ad apposita autorizzazione. Le concessioni per operazioni portuali possono quindi essere rilasciate solo a imprese già munite del titolo autorizzatorio, il cui rilascio presuppone i requisiti fissati dal d.m. n. 585/1995.
Su questa base la richiesta documentale del gennaio 2023 è legittima. L’amministrazione ha dato immediata applicazione alla fonte di rango primario, in ossequio ai principi di legalità e di gerarchia delle fonti. Non sussiste alcuna violazione del non aggravamento del procedimento, né dell’affidamento o della buona fede: gli oneri contestati derivano dalla legge, non da una scelta procedimentale dell’ente.
Il punto di maggiore interesse è la qualificazione del decreto di revoca. Il Collegio osserva che, al di là del nome attribuito dall’amministrazione, non è intervenuta una revoca, ma un annullamento in autotutela di un regolamento ritenuto invalido perché in contrasto con la norma primaria. La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche con Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1718 del 2017, riconosce al giudice il potere di prescindere dal nomen iuris e di qualificare l’atto in base al contenuto effettivo e alla causa reale. Ne consegue la legittimità del decreto n. 85/22.
Il terzo motivo concerne il diniego alla costituzione del raggruppamento temporaneo. Poiché il procedimento comparativo era già avviato e non concluso, accogliere l’istanza avrebbe mutato il soggetto partecipante. Ciò avrebbe inciso su trasparenza, imparzialità e par condicio tra le imprese che avevano già presentato le proprie istanze in comparazione.
I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.. L’amministrazione ha rilasciato alla controinteressata la concessione demaniale n. 8/2023, rimasta inoppugnata: atto successivo e conclusivo della sequenza, dotato di autonoma efficacia lesiva e idoneo a rendere definitiva l’inutilità della decisione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.