Pubblicazione su sito istituzionale e termine perentorio per l’accesso al beneficio “Sea Modal Shift” sono legittimi (TAR Lazio n. 10960 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione di un atto amministrativo generale sul sito informatico istituzionale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, assolve gli obblighi di pubblicità legale e costituisce idoneo dies a quo per la decorrenza di un termine perentorio di partecipazione a una procedura selettiva, ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni normative. Il termine di nove giorni per la presentazione della domanda di accesso a un beneficio economico è congruo quando la procedura costituisca l’evoluzione di un sistema già noto agli operatori e l’istanza non richieda adempimenti complessi. La domanda di accesso, con il relativo piano previsionale, ha natura costitutiva e non meramente statistica: la sua presentazione nei termini è requisito essenziale di ammissibilità alla fase di rendicontazione, non surrogabile ex post. Non sussiste un affidamento legittimo alla prassi di precedenti misure incentivanti quando il regolamento di riferimento sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la platea dei partecipanti sia stata comunque ampia.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nell’autotrasporto merci e beneficiaria in passato dell’incentivo “Marebonus”, impugnava la mancata ammissione alla nuova misura denominata “Sea Modal Shift” – I annualità, disposta dal soggetto gestore per omessa presentazione della domanda di accesso entro il termine perentorio. L’impresa contestava anche i presupposti atti ministeriali di disciplina della procedura, deducendo l’inidoneità della pubblicazione sul sito istituzionale a far decorrere il termine e la sua esiguità, nonché la natura non costitutiva dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha chiarito che l’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 ha innovato il sistema di pubblicità legale, sicché la pubblicazione sul sito informatico istituzionale è forma idonea e sufficiente per gli atti amministrativi generali, mentre la Gazzetta Ufficiale è richiesta solo per gli atti normativi. Nel caso, il decreto direttoriale n. 42/2023 era stato pubblicato sul sito del MIT e del soggetto gestore, e il regolamento interministeriale, che prevedeva tale modalità, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo edotte le imprese dell’onere di consultazione.
In relazione al termine di nove giorni, il Tribunale ne ha affermato la congruità, trattandosi dell’evoluzione del sistema “Marebonus” e richiedendo la domanda la sola compilazione di un piano previsionale. La celerità risponde alle esigenze di certezza, par condicio e gestione del plafond proprie delle procedure di riparto di vantaggi economici, con esclusione della possibilità di ammettere istanze tardive.
Quanto alla natura dell’istanza, la disciplina della misura struttura la procedura in due fasi distinte e consequenziali: l’accesso, con il piano previsionale, e la successiva rendicontazione. La prima fase non ha carattere statistico ma costituisce presupposto indefettibile per la seconda, essendo l’unico atto idoneo a manifestare la volontà dell’impresa di aderire alla misura. Ammettere operatori “a rendicontazione aperta” equivarrebbe a un soccorso procedimentale lesivo della par condicio e della stabilizzazione della platea.
Il Collegio ha infine ritenuto ininfluente la censura relativa al decreto di individuazione di rotte aggiuntive, non potendo la ricorrente, non ammessa, vantare alcun interesse alla sua caducazione, trattandosi di mero ampliamento dell’ambito oggettivo della misura che non incide su criteri di ammissione o scansioni temporali.
La sentenza è stata quindi di rigetto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle amministrazioni e del soggetto gestore.
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Nota della Redazione
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