La proroga tecnica non può surrogare l’indizione della nuova gara (Cons. Stato n. 1116 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 costituisce istituto di carattere eccezionale, ammissibile solo in quanto strettamente strumentale ad assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario alla conclusione di una nuova gara già in corso. Il fatto che la facoltà di proroga sia prevista negli atti di gara non la qualifica come proroga contrattuale, né consente di prescindere dal presupposto della procedura di affidamento in fase di definizione. La stazione appaltante non può utilizzare la proroga tecnica per rinviare sine die l’indizione della gara né per imporre all’affidatario uscente l’esecuzione oltre i termini pattuiti. Il provvedimento che dispone la proroga in difetto di tali presupposti è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Due società, costituite in raggruppamento temporaneo, erano affidatarie di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo destinato alle procedure di regolarizzazione e rilascio dei titoli di soggiorno presso gli uffici di pubblica sicurezza. L’accordo, della durata iniziale di sette mesi, era stato esteso una prima volta di sei mesi mediante l’opzione di proroga contrattuale prevista dalla lex specialis, poi ulteriormente prorogato fino all’8 marzo 2025. Successivamente il Ministero aveva fatto ricorso al quinto d’obbligo e, in prossimità della nuova scadenza, aveva disposto una proroga tecnica di nove mesi, con contestuale delega a una società in house per l’indizione della nuova gara.

Le affidatarie impugnavano la determina di proroga e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo. Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti della proroga tecnica. Le società proponevano appello, dolendosi anzitutto della riqualificazione della proroga da tecnica a contrattuale operata dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il collegio condivide il primo motivo di appello. Il d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, distingue due istituti: l’opzione di proroga contrattuale, possibile nei limiti di tempo e di importo previsti dagli atti di gara, e la proroga tecnica, che consente di prolungare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura. L’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 impone di computare nel valore stimato dell’appalto ogni forma di opzione espressamente prevista nei documenti di gara, con la conseguenza che l’omessa indicazione del valore economico della proroga non consente di qualificarla come contrattuale.

Nel caso concreto l’amministrazione aveva già consumato l’opzione di estensione di sei mesi per il periodo settembre 2024 – marzo 2025. La proroga successivamente disposta non poteva dunque ricondursi a quella tipologia, ma andava inquadrata nell’alveo della proroga tecnica, azionabile solo alle condizioni espressamente previste dalla legge.

La Corte ribadisce che la proroga tecnica ha carattere di temporaneità ed è ammessa nei soli casi eccezionali in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. Scaduto il contratto, qualora permanga il fabbisogno, la stazione appaltante deve indire una nuova gara, salva la possibilità di attivare una procedura ponte senza previa pubblicazione del bando, esperita in via d’urgenza (richiamati: Cons. Stato n. 2882 del 2009; Cons. Stato n. 3566 del 2020; Cons. Stato n. 3391 del 2008).

Nel caso di specie risulta documentalmente l’ampia dilatazione dell’affidamento, dai sette mesi iniziali fino a diciotto, ai quali avrebbero dovuto aggiungersene altri nove, senza che sia ravvisabile una tempestiva attivazione delle procedure di rinnovo. La delega a indire la nuova gara è intervenuta sette giorni prima della scadenza, mentre il bando è stato pubblicato solo il 7 maggio 2025, ad affidamento ormai concluso. La determina di proroga, adottata il 14 aprile 2025, non poteva pertanto fondarsi su una gara già in corso.

Da qui l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti legittimanti la sua adozione e il suo annullamento. L’accoglimento del primo motivo, attenendo al punto decisivo nel merito, è assorbente degli ulteriori profili di illegittimità dedotti. Il Ministero è condannato alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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