Affitto di posto barca e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 1123 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trova la propria origine in un rapporto tra concessionario, titolare della concessione demaniale per la gestione di un porto turistico, e il terzo, sempre che l’amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non sia ravvisabile alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Quando invece la pretesa azionata è riferibile direttamente all’atto di concessione e l’amministrazione concedente ha espressamente previsto e autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Ne consegue che il diniego di accesso al porto fondato esclusivamente sulla asserita scadenza del contratto di affitto del posto barca, e non su profili gestionali o ragioni di interesse pubblico, devolve al giudice civile la cognizione sul punto controverso.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sardegna il diniego di accesso al porto e di ormeggio presso un posto barca, espresso in forma verbale dal comandante delle unità da diporto per conto della società concessionaria del porto turistico, nonché le successive comunicazioni inviate a mezzo pec. Il diniego si fondava sulla asserita scadenza, nell’aprile 2025, del contratto di affitto del posto barca stipulato dalle parti nel 1975.

La ricorrente contestava tale circostanza, sostenendo che il contratto sarebbe scaduto solo nel 2028 e di avere quindi ancora diritto di disporre del posto barca. Il TAR ha declinato la giurisdizione, indicando quale giudice competente il Tribunale di Tempio Pausania, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto la persistenza del diritto soggettivo di utilizzo del posto barca e dipende dalla determinazione della data di scadenza del contratto privatistico. Da qui l’appello, con cui la società contesta la ricostruzione del primo giudice e sostiene che la concessionaria avrebbe agito nell’esercizio di pubblici poteri.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato e conferma la sentenza impugnata. Il collegio muove dal rilievo che il rapporto descritto ha carattere privatistico e ha ad oggetto esclusivamente l’affitto del posto barca, mentre restano riservate alla società concessionaria le attività di gestione del porto. Tale assetto esclude la possibilità di qualificare il rapporto in termini di subconcessione.

Il punto decisivo è la natura del rifiuto opposto dalla concessionaria. Esso non si basa su profili gestionali o su ragioni di interesse pubblico, ma esclusivamente sulla asserita scadenza del contratto. Quest’ultima costituisce dunque il reale punto controverso, il cui accertamento esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed è devoluto alla cognizione del giudice civile.

La Corte enuncia il criterio di riparto richiamando il principio elaborato da Cass. civ. sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2062. In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se la controversia origina dal rapporto tra concessionario e terzo, purché l’amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non sussista alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio, qualificabile come mero presupposto. Il giudice amministrativo è invece competente quando la pretesa azionata è riferibile direttamente all’atto di concessione e l’amministrazione concedente ha espressamente previsto e autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo.

Nel caso concreto il rapporto tra la concessionaria e la società ricorrente non risulta collegato in modo diretto all’atto concessorio, né l’amministrazione ha autorizzato specificamente quel rapporto. Il difetto di giurisdizione preclude poi al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla questione di merito relativa alla contestata scadenza del contratto. L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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