Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per i crediti della banca (TAR Calabria n. 1137 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi non opposti, e non può sottrarsi adducendo la mera pendenza di procedure di pagamento. In sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine, nomina commissario ad acta un organo dell’amministrazione, con facoltà di delega, perché provveda in luogo dell’ente inerte. Le spese sostenute dal creditore dopo l’emissione dei titoli, funzionali alla soddisfazione del credito, restano a carico dell’amministrazione inadempiente. Il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, con i conseguenti interessi maturati, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione del danno erariale.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di crediti derivanti da tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Crotone, ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; i titoli sono stati notificati.

La ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate, detratte le poste già corrisposte, oltre al rimborso dell’imposta di registrazione di uno dei decreti. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: le decisioni giurisdizionali richiamate sono passate in giudicato e costituiscono presupposto dell’azione di ottemperanza. Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria.

Sul piano probatorio, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. L’inerzia, non contrastata da alcuna difesa, integra il presupposto dell’azione.

Il Collegio ritiene quindi sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. e dichiara l’obbligo di ottemperanza, detratto quanto già eventualmente pagato. Assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Decorso inutilmente il termine, la Corte nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato con separato decreto.

Quanto alle spese, il Tribunale pone a carico dell’ente le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, e riconosce il rimborso delle spese di registrazione funzionali alla soddisfazione del credito. Infine, dispone la trasmissione della sentenza e della documentazione alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria: il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture commerciali ha ingenerato un danno consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e ex art. 1283 c.c., frattanto maturati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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