VIA e bene culturale: obbligatoria la devoluzione al Consiglio dei ministri (TAR Puglia n. 1143 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi PNRR-PNIEC il parere del Ministero della cultura, reso in sede di concerto, è tardivo ove intervenga oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. La tardività non produce né la formazione per silentium del concerto, per la natura di silenzio-devolutivo della disciplina speciale, né la consumazione del potere ministeriale. Il carattere equi-ordinato del concerto esclude che il Ministero della cultura disponga di un potere di veto: il contrasto con il parere della Commissione tecnica va rimesso al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. È illegittimo il decreto che esprima giudizio negativo di compatibilità ambientale senza attivare quella devoluzione.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per un progetto di impianto agri-voltaico ubicato nel Comune di Spinazzola, con opere di connessione in altri comuni.
Il decreto recepiva il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il parere negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR. Il MASE aveva applicato l’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, che impone la pronuncia negativa quando il progetto non risulti compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali. La ricorrente deduceva vizi procedimentali in via principale e, in via subordinata, l’illegittimità del parere della Soprintendenza. In sede cautelare la Sezione sospendeva il decreto ai fini del riesame secondo gli artt. 25, comma 2-bis, del T.U. Ambiente e 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla tardività del parere del Ministero della cultura. La Commissione tecnica si era espressa il 22 dicembre 2022, il MiC il 12 maggio 2023: oltre quattro mesi, dunque ben oltre i venti giorni previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il parere è pertanto tardivo.
Da ciò non deriva però la formazione per silentium del concerto sul parere favorevole della Commissione. L’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 configura un’ipotesi di silenzio-devolutivo: disciplina specifica e sopravvenuta rispetto all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotta dall’art. 20, comma 8, della legge n. 108 del 2021. Per il carattere speciale della normativa non opera neanche l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. Il decorso del termine non consuma il potere del MiC: il primo motivo è infondato.
Il secondo motivo è invece fondato. La normativa delinea un procedimento pluristrutturato in cui il MASE esprime il giudizio ambientale previo concerto del MiC. Tale equi-ordinazione impone di applicare lo strumento di pronta risoluzione dei conflitti previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988, che consente al Presidente del Consiglio di deferire al Consiglio dei ministri la decisione sulle questioni oggetto di valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti.
La lettura sistematica esclude che una delle amministrazioni disponga di un potere interdittivo e di veto capace di precludere la devoluzione. L’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 va interpretato nel senso che l’interferenza con il bene culturale impedisce la VIA positiva mediante il concerto, ma lascia salvo il potere del Consiglio dei ministri in sede di composizione degli interessi. Il Collegio richiama in tal senso TAR Puglia, Bari, sentt. nn. 683, 684 e 788 del 2023, la sentenza n. 1423 dell’11 dicembre 2023 della stessa Sezione, TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentt. nn. 1544-1556/2023, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. n. 2732/2022, TAR Calabria, sent. n. 624/2020 e Cass., Sez. Un., sent. n. 10054/2023.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto del MASE e salvezza della riedizione del potere secondo il modulo procedimentale così ricostruito. Gli ulteriori motivi, proposti in via subordinata, restano assorbiti. Le spese sono compensate per la complessità della materia e l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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