Sospensione degli effetti acquisitivi dell’ordine di demolizione per necessità di approfondimento nel merito (TAR Puglia n. 12/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., l’ordinanza con cui il Sindaco ingiunge al proprietario di ripristinare la sicurezza e la stabilità di un muro di confine, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, il bene e l’area di sedime saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, determina un pregiudizio di natura tale da giustificare la sospensione interinale degli effetti dell’atto. La delibazione sommaria propria della fase cautelare non consente di dirimere le questioni di diritto sollevate con il ricorso, le quali richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, con conseguente fissazione dell’udienza di trattazione nel merito della causa.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in via Adua a Lecce impugnava l’ordinanza sindacale n. 2443 del 21.10.2025 con la quale gli veniva ingiunto, in qualità di proprietario e responsabile, di ripristinare la sicurezza e la stabilità del muro di confine secondo le prescrizioni della Soprintendenza, con l’avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza nel termine di novanta giorni, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.
Il provvedimento era stato emanato all’esito di una serie di sopralluoghi congiunti, svoltisi nell’aprile e nel maggio 2025, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco, dai quali era emerso che il posizionamento di una vasca aveva verosimilmente contribuito all’inclinazione della muratura di confine. Il ricorrente impugnava, oltre all’ordinanza, anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale di sopralluogo, la nota comunale e la scheda statica dei Vigili del Fuoco, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
La Motivazione del TAR
Il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Il Collegio ha considerato, in primo luogo, la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente, con specifico riferimento agli eventuali effetti acquisitivi ricollegabili agli atti impugnati. La prospettiva dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino configura, infatti, un pregiudizio grave e irreparabile che giustifica l’intervento cautelare.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la decisione della causa richiede un approfondimento tipico della fase di merito, non potendo le questioni sollevate con il gravame essere delibate compiutamente in sede cautelare. Tale circostanza ha indotto il Collegio a disporre la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra della causa.
L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato così disposto nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, con fissazione della trattazione nel merito del ricorso alla seconda udienza del mese di marzo 2027 e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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