Inconferibilità e incompatibilità negli enti pubblici: verifica successiva all’insediamento dell’organo elettivo (TAR Abruzzo n. 115 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità relative alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici non rientra nelle operazioni elettorali, che si concludono con la proclamazione degli eletti, ma afferisce alla fase di efficacia della carica ed è rimessa al RPCT dell’ente. Il d.lgs. n. 39/2013 non consente alcuna scissione temporale tra verifica delle inconferibilità e verifica delle incompatibilità, né estende la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico alla costituzione degli organi collegiali elettivi, che restano validamente costituiti. Il potere regionale di vigilanza deve essere esercitato in modo sostanziale e non meramente documentale. Il titolare dell’ufficio in potenziale conflitto di interessi ha l’obbligo di astenersi e di segnalare la situazione all’amministrazione.

Il Fatto

Il 31 luglio 2023 l’Assemblea dei membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo, convocata da un commissario straordinario nominato dalla Regione in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, rinnova il Consiglio Direttivo. Il ricorrente è eletto consigliere e delegato al Collegio Nazionale.

Con nota del 25 settembre 2023 lo stesso consigliere revoca la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità, avendo omesso di indicare la nomina a componente di un Comitato tecnico regionale, e segnala analoghe situazioni in capo ad altri eletti. Seguono il diniego di autotutela, la surroga del ricorrente con il primo dei non eletti e due ricorsi per motivi aggiunti avverso l’arresto e poi la conclusione del procedimento regionale di vigilanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il riparto si determina sul petitum sostanziale: spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie sulle operazioni elettorali, dalla convocazione dell’organo assembleare alla proclamazione degli eletti, mentre appartengono al giudice ordinario le questioni su elettorato passivo, ineleggibilità e decadenze. Nel caso concreto il ricorrente contesta la regolarità delle operazioni e non l’accertamento del diritto di elettorato passivo.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato. Il d.lgs. n. 39/2013 si applica alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici, compresi Ordini e Collegi professionali. Tuttavia il sistema degli artt. 15 e 16 affida il controllo di prima battuta al RPCT e quello esterno all’ANAC; l’art. 20 colloca la dichiarazione al momento dell’atto di conferimento e la qualifica come condizione di efficacia dell’incarico; le sanzioni degli artt. 17 e 18 presuppongono un potere di scelta del funzionario conferente e non sono estensibili agli organi eletti. Ne deriva che la verifica esula dalle operazioni elettorali e non incide sulla valida costituzione dell’organo collegiale: il commissario straordinario ha correttamente governato la procedura, limitandosi alla pubblicazione delle candidature.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse in ordine all’omesso esercizio della vigilanza, e in parte fondato. La surroga del ricorrente è stata disposta a seguito della revoca della dichiarazione e non dell’effettivo accertamento della causa di inconferibilità; illegittimità già segnalata dalla Regione con nota interlocutoria. L’annullamento si estende in via derivata alla determinazione presidenziale di conferimento dell’incarico al primo dei non eletti.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato. La dirigente del servizio regionale, già commissario straordinario nella procedura elettorale e componente del Comitato tecnico, non ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi e ha omesso di astenersi, in violazione dell’art. 6-bis legge n. 241/1990, espressione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. La vigilanza è poi viziata da difetto di istruttoria: non è stata verificata la legittimità della nomina del segretario a RPCT, né la sua incompatibilità con l’incarico di tesoriere e con funzioni assimilabili a quelle dell’OIV; il parere ANAC è stato pretermesso; il controllo è stato solo documentale anziché sostanziale. Il Tribunale annulla gli atti e ordina alla Regione di rinnovare la vigilanza, con dirigente diverso, entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *