Legittima la revoca del porto d’armi per rapporti di parentela con pregiudicati (TAR Calabria n. 1163 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto ai fini del rilascio o del mantenimento della licenza di porto d’armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per profili di illogicità e irragionevolezza rilevabili ab externo. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, la licenza può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, senza che occorra un oggettivo e accertato abuso. È sufficiente un motivato accertamento prognostico, desunto anche da meri indizi e da una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi, tra cui i rapporti di parentela con soggetti pregiudicati. L’autorità di polizia conserva un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da oltre trent’anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugna il provvedimento con cui il Questore di Crotone ne ha disposto la revoca, fondandola sui rapporti di parentela con soggetti pregiudicati. Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 21-quinquies L. n. 241/1990, 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, assumendo l’insussistenza dei presupposti e la mancanza di sopravvenienze fattuali idonee a giustificare la revoca.
La Questura e la Prefettura di Crotone si costituiscono in giudizio e concludono per il rigetto. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto la censura sull’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. La resistente amministrazione dà conto in modo coerente delle esigenze di celerità, che imponevano di revocare immediatamente il titolo di polizia in ragione del compendio, molto articolato, di elementi posti a base della prognosi di inaffidabilità. La deroga trova fondamento nell’art. 7, comma 1, L. n. 241/1990, e l’apporto procedimentale non avrebbe comunque potuto mutare l’esito del procedimento.
Passando al merito, il TAR ricostruisce la cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 disciplina i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 individua i reati che comportano l’automatismo preclusivo, mentre il comma 2 consente di ricusare la licenza a chi non può provare la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. La Questura ha operato un apprezzamento negativo sull’affidabilità dell’esponente proprio in forza di quest’ultima disposizione.
Il giudizio soggettivo sull’affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso delle armi; non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del medesimo per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021). È sufficiente che dal comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021).
Applicando tali coordinate, il compendio posto a base della determinazione resiste ai rilievi. La revoca non è irragionevole né incoerente ed è adeguatamente motivata: il ricorrente ha rapporti di parentela con soggetti con precedenti per associazione mafiosa, usura, estorsione, omicidio e porto abusivo di armi, ed è stato sottoposto a indagine per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 640-bis cod. pen. L’insieme degli elementi, valutati in ottica complessiva e non atomistica, rende non irragionevole il giudizio prognostico. Il diniego e la revoca non richiedono un oggettivo e accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 591 del 2023; n. 432 del 2024).
Il Collegio esclude infine la rilevanza di ogni affidamento in capo al ricorrente, avendo la Questura adeguatamente evidenziato le ragioni che inficiavano l’affidabilità all’uso delle armi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.