Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per mancata Carta docenti (TAR Toscana n. 1163 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 508 del 28 novembre 2023, era stato accertato il diritto della ricorrente — docente — a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 28.03.2024. Notificata la sentenza alla sede reale dell’Amministrazione il 28.11.2023, la parte creditrice conveniva il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la penalità di mora. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La condizione di procedibilità del ricorso per ottemperanza risultava dunque integrata.

Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Ne consegue l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo la scadenza inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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