Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono test Covid (TAR Puglia n. 1164 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, in forza di provvedimenti ministeriali, svolgono i test molecolari in vitro finalizzati al rilevamento dei dati epidemiologici, pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e rientrano tra i destinatari degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Nei loro confronti è pertanto esercitabile l’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il dato richiesto e la situazione individuale del richiedente, e non richiede motivazione. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso e assegna un termine per provvedere.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 21 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di una struttura sanitaria privata. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio da parte del Ministero della Salute allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero dei test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle ASL della Regione.

Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente agiva quindi davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna all’ostensione; in subordine chiedeva accertarsi l’obbligo di provvedere secondo il rito dell’art. 117 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con bilancio superiore a cinquecentomila euro.

Il TAR verifica in concreto che il laboratorio è inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione regionale, a effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli di Real Time PCR. Il fondamento dell’autorizzazione è individuato nell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Da qui la conclusione che i test alimentano la piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità e concorrono alla misurazione dei dati epidemiologici: si realizza così un’attività di indubbia valenza pubblica. Poiché l’entità del bilancio non è in contestazione, il Collegio ritiene decisivo il carattere di pubblico interesse dell’attività, che assoggetta le informazioni all’accesso.

Il TAR richiama il proprio orientamento espresso dalla Sez. II, 26 luglio 2023, n. 968, nonché la giurisprudenza amministrativa prevalente: TAR Campania Napoli, Sez. V, n. 3828 del 18 giugno 2024 e TAR Lombardia Brescia, Sez. I, n. 384 del 6 maggio 2024. Da tali precedenti ricava che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere dall’interesse difensivo e che i soli limiti risiedono nella tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

Non ravvisate ragioni per discostarsi, il ricorso è accolto. Il TAR dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate per giusti motivi, anche in prospettiva di equo bilanciamento degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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