Ricorso dei vicini inammissibile senza prova del pregiudizio da impianto di rifiuti (TAR Calabria n. 1175 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo a un impianto di trattamento di rifiuti, il criterio della vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso. Il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio concreto, attuale o potenziale, derivante dall’opera, non essendo sufficienti deduzioni generiche sulla tutela della salute e dell’ambiente. Nel bilanciamento tra l’interesse economico dell’operatore e quello del vicino, il giudice valuta anche le esternalità positive per l’ambiente. Il difetto di prova della prossimità qualificata e del danno correlato comporta la inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni dell’azione.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di attività agricole e turistico-ricettive riconducibili a un marchio commerciale comune, hanno impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di un comune interesato.
Il progetto aveva raccolto il parere contrario del Comune, poi superato in sede di conferenza di servizi. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dei termini procedimentali e l’illegittimità derivata dal mancato recepimento del parere negativo comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, estromettendolo dal giudizio, e ha stralciato la memoria di replica tardivamente depositata. Il nucleo della decisione si concentra però sull’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla Regione e dalla controinteressata.
Le ricorrenti fondavano la propria posizione sulla vicinitas, assumendo di subire un pregiudizio dalla prossimità dell’impianto. Il Collegio rileva che esse non hanno però dimostrato la prossimità dei propri fondi ai luoghi interessati, esclusa la contiguità per pacifica ammissione delle parti. La prova richiesta era quella di una vicinanza tale da fondare un pregiudizio effettivo, attuale o potenziale.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la legittimatio ad causam non si esaurisce nel criterio della vicinitas, ma esige la prova del danno derivante dall’atto impugnato. Richiama quindi i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, che ha distinto legittimazione e interesse al ricorso: la vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da sola l’interesse, inteso come specifico pregiudizio.
Nel caso concreto l’impresa più vicina risulta collocata a 500 metri e un immobile storico a circa un chilometro. Le allegazioni sul pregiudizio sono apparse generiche e prive di prova, anche in considerazione dell’entrata in funzione dell’impianto nel novembre 2022, che avrebbe consentito di documentare un’eventuale flessione degli utili.
Il Collegio sottolinea inoltre che la realizzazione dell’impianto produce esternalità positive in termini di tutela dell’ambiente, da valutare nel bilanciamento con l’interesse del vicino. Difettando legittimazione e interesse, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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