Permesso per attesa occupazione e cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 276 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente. La cessazione è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’immigrazione rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente, che entrava in Italia con regolare visto per lavoro subordinato. Il datore di lavoro non provvedeva all’assunzione a causa dell’apertura della procedura di liquidazione della società. Il ricorrente chiedeva quindi alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Prefettura rigettava la domanda, rilevando che lo Sportello Unico aveva disposto la revoca del nulla osta e del visto di ingresso in conseguenza della procedura di liquidazione giudiziale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, oltre all’eccesso di potere per violazione della circolare n. 3836/2007.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio. La Prefettura ha convocato l’interessato per la pratica di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e in tale sede gli è stato consegnato il modello da inoltrare per la richiesta del titolo.
La parte ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese. Il Tribunale ritiene la richiesta corroborata dalla produzione documentale e accerta la piena satisfattività degli adempimenti posti in essere dall’amministrazione.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui la cessazione della materia del contendere si distingue dalla carenza di interesse: la prima presuppone l’accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione offerta dall’amministrazione, la seconda ricorre quando l’accoglimento non produrrebbe più utilità. Il Collegio richiama i principi consolidati espressi dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018.
In punto di spese, il Tribunale dispone l’integrale compensazione tra le parti, anche in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione. Il ricorso viene così definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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