Offerta tecnica incompleta e documentazione dei soli beni richiesti ai fini dell’esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 851 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la clausola della lex specialis che impone a pena di esclusione la presentazione delle schede tecniche e dei manuali d’uso va riferita esclusivamente agli strumenti e ai prodotti espressamente richiesti dalla disciplina di gara. Il concorrente non è tenuto a documentare componenti aggiuntivi che non costituiscono parte essenziale del sistema offerto e che non risultano indispensabili al suo corretto funzionamento. La sanzione espulsiva non può essere estesa, in via interpretativa, a un bene non contemplato tra le caratteristiche minime, né assumono rilievo le mere irregolarità formali superate da una dichiarazione sostanzialmente equivalente. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione resta limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento.
Il Fatto
Una azienda sanitaria indice una procedura aperta per la fornitura di sistemi per raccolta, movimentazione e produzione di emocomponenti, articolata in dodici lotti. Il Lotto 1, del valore di oltre diciotto milioni di euro, riguarda dispositivi e strumenti per la raccolta di sangue intero. All’esito delle operazioni la graduatoria vede al primo posto la controinteressata, con 98,40 punti, e al secondo la ricorrente, con 94,75 punti.
Con determinazione del 17 maggio 2024 l’amministrazione aggiudica il lotto alla prima classificata. La seconda impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo l’inefficacia del contratto, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione mediante subentro e, in via gradata, il risarcimento del danno. La controinteressata propone ricorso incidentale di natura escludente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame dei gravami, richiamando il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e incidentale e il principio di economia processuale. L’eventuale infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, la prima censura concerne la mancata esclusione della controinteressata per l’omessa allegazione delle schede tecniche del c.d. “PC di gestione”. Il Tribunale osserva che il Capitolato tecnico non richiede in alcuna parte tale componente né ne prescrive caratteristiche tecniche, cosicché nessuna valutazione qualitativa è prevista sul punto. Il par. 20 impone di garantire il collegamento del software al sistema informatico in uso, restando a carico dell’aggiudicataria solo gli eventuali adeguamenti hardware. Il PC costituisce dunque un elemento aggiuntivo, estraneo all’offerta e non indispensabile, essendo il sistema in grado di funzionare autonomamente in modalità “off line”. La clausola di esclusione non può quindi operare.
La seconda censura riguarda la conformità del dispositivo alla normativa sui dispositivi medici. Il Collegio richiama l’art. 120, comma 4, del Reg. UE n. 2017/745, come modificato dai successivi regolamenti, che consente la messa a disposizione sul mercato dei dispositivi immessi legittimamente a norma della direttiva 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2021. La stazione appaltante, in risposta a specifico chiarimento, aveva confermato tale possibilità. La ricorrente non ha dimostrato l’immissione sul mercato successiva a tale data: la censura è infondata.
Quanto alla mancata spunta di una casella nella dichiarazione di conformità, il Tribunale la qualifica come mero errore materiale, irrilevante a fronte delle garanzie di assistenza “full risk” e degli interventi illimitati risultanti dall’offerta tecnica.
Le ultime doglianze investono i punteggi tecnici. Sul criterio dell’altezza regolabile, la stazione appaltante aveva ammesso in sede di chiarimenti il principio di equivalenza funzionale, e la controinteressata lo aveva dimostrato con apposita dichiarazione: la differenza di dieci centimetri non compromette la funzione. Sul codice identificativo univoco, entrambi i concorrenti hanno ottenuto il medesimo punteggio, trattandosi di requisito non applicabile ai dispositivi conformi alla direttiva. Sull’efficienza di recupero dell’emoglobina, la commissione ha attribuito a entrambi il medesimo coefficiente, con valutazione immune da profili di irragionevolezza.
Il ricorso principale è pertanto respinto, con declaratoria di improcedibilità di quello incidentale e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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