Diniego di sanatoria per atto plurimotivato e valutazione unitaria degli abusi (TAR Lombardia n. 232 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo plurimotivato è inammissibile per difetto di interesse ove non censuri tutte le autonome ragioni giustificatrici dell’atto, poiché l’eventuale accoglimento delle doglianze proposte non travolgerebbe la causa giustificatrice rimasta incontestata. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando si fonda sul difetto di autorizzazione paesaggistica e sul mancato nulla osta per i vincoli geologici e idrogeologici, trattandosi di atto dovuto. La valutazione degli abusi edilizi ai fini dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 deve essere complessiva e globale, non potendosi ammettere la parcellizzazione degli interventi né la sanatoria con opere o condizionata, che contraddice la doppia conformità. La presentazione di un’istanza di sanatoria rende improcedibile il ricorso avverso la presupposta ordinanza di demolizione, dovendo l’amministrazione adottare un nuovo provvedimento all’esito dell’esame della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Comune di Arcore, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui l’amministrazione ha sanzionato numerosi manufatti realizzati nell’area di pertinenza, qualificati come nuove costruzioni, interventi pertinenziali e ristrutturazione.

Dopo la reiezione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha demolito alcuni manufatti e ha presentato istanze di sanatoria per gli altri. Il Comune ha respinto le domande con due dinieghi definitivi, impugnati con ricorso per motivi aggiunti limitatamente al campo da tennis e al deposito di mobili e attrezzi agricoli. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione di un’istanza di sanatoria, secondo la giurisprudenza della Sezione, rende improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, poiché all’esito dell’esame della domanda l’amministrazione dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio. Il Tribunale prende poi atto della parziale acquiescenza ai dinieghi per i manufatti non più contestati.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio rileva che le censure non hanno investito tutte le autonome ragioni poste a fondamento dei dinieghi. Per il campo da tennis nessuna contestazione ha riguardato l’inclusione del manufatto nelle classi di fattibilità geologica e il difetto di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico; per il deposito, analogamente, non sono state censurate le ragioni geologiche, la violazione della distanza dai confini, il difetto di prova sulla data di esecuzione e la soggezione al vincolo idrogeologico.

Il Collegio applica quindi l’orientamento sull’atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione per sorreggere l’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso che non contesti tutte le motivazioni autonome, integrandosi un’originaria carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. (Cons. Stato n. 5453/2022).

Nel merito, i manufatti non sono riconducibili all’edilizia libera, avendo alterato in via permanente il contesto e difettando di precarietà strutturale e funzionale. Il campo da tennis, ricadendo in ambito paesaggistico del Parco della Valle del Lambro, avrebbe richiesto il preventivo parere di compatibilità ambientale ex art. 167 d. Lgs. n. 42/2004, non richiesto né ottenuto: il diniego di sanatoria è pertanto atto dovuto (Cons. Stato n. 9557/2023). Quanto al deposito, la sua parziale demolizione non consente di sanare la pavimentazione residua, trattandosi di intervento diverso e dovendosi valutare gli abusi in maniera unitaria, con divieto di sanatoria con opere (Cons. Stato n. 423/2021).

Il ricorso per motivi aggiunti è dunque respinto; le spese sono compensate in ragione della risalenza e delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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