Difformità del dehors configura abuso edilizio e decadenza dalla concessione (TAR Sicilia n. 1175 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un manufatto difforme dal titolo autorizzativo rilasciato per l’occupazione del suolo pubblico integra abuso edilizio e legittima l’ordine di demolizione, che costituisce conseguenza automatica e dovuta dell’accertamento dell’abuso e non richiede ulteriore motivazione sull’interesse pubblico. La verifica sull’applicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva dell’ordine e non condiziona la legittimità dell’ingiunzione a demolire. La concessione di occupazione del suolo pubblico per la ristorazione all’aperto ha natura ampliativa e la sua violazione, mediante realizzazione di opera diversa o più ampia, ne comporta la decadenza, che non può essere parziale. L’omessa notificazione di atti endoprocedimentali è irrilevante ove l’atto conclusivo ne contenga la descrizione e ne faccia propri gli effetti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una pizzeria, otteneva dal SUAP l’autorizzazione n. 27 dell’11 luglio 2018 per l’installazione di un dehors coperto su suolo pubblico, con occupazione di due stalli e dimensioni di metri 10×2. A seguito di accertamento della Polizia Municipale, il Comune adottava un’ordinanza di rimozione delle opere ritenute abusive, presupponendo l’assenza di titolo per l’occupazione del marciapiede.
Accertata l’inottemperanza, il Comune preannunciava la demolizione e comminava una sanzione amministrativa di € 2.500,00; il SUAP revocava poi l’autorizzazione. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione, applicabilità della sola sanzione pecuniaria e omissione del preavviso di revoca. Il giudizio, interrotto per cessazione del rapporto di impiego del difensore del Comune, era riassunto e trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che la difformità rispetto al titolo è pacifica. L’autorizzazione assentiva una struttura di 20 mq senza occupazione del marciapiede, mentre il gazebo si estendeva sul marciapiede antistante e presentava superficie pari a 30 mq. Determinante è la comunicazione del 10 luglio 2019, con cui il ricorrente riconosceva l’abuso dichiarando di aver rimosso la parte del dehors che occupava il marciapiede.
Il procedimento ha natura vincolata: i vizi fondati sulle regole del giusto procedimento sono mere formalità, inidonee a sostenere l’annullamento. L’omessa notificazione del verbale di accertamento è irrilevante perché l’ordinanza di demolizione ne contiene la descrizione e ne fa propri gli effetti. Parimenti irrilevante è l’omessa notifica del verbale di inottemperanza, atto endoprocedimentale non lesivo e inimpugnabile, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: gli atti indicano puntualmente le opere abusive e, secondo l’orientamento consolidato, le ordinanze di demolizione non necessitano di motivazione sull’interesse pubblico. Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 19 del 16 gennaio 2024 e Cons. Stato n. 8240 del 10 dicembre 2021: la c.d. fiscalizzazione dell’abuso non condiziona la legittimità dell’ordine di demolizione, operando nella successiva fase esecutiva su richiesta della parte.
Il quarto motivo è infine irrilevante. L’occupazione del suolo pubblico per la ristorazione all’aperto deriva da un provvedimento di natura concessoria; la realizzazione di un manufatto diverso da quello assentito ne comporta la decadenza, che non può prospettarsi in maniera parziale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 2028 del 27 marzo 2019: rilevano non solo l’ampiezza della superficie occupata ma anche natura e consistenza dell’opera. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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