Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1184 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il TAR ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum, disponendo l’accreditamento della carta del docente e del relativo importo entro il termine assegnato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria ed è cumulabile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non ne è creditore.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ricevere la carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022, nella misura di euro 500,00, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere l’importo, oltre alle spese di lite.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 12 ottobre 2023 e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario per la persistente inottemperanza e la condanna del Ministero a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda era stata notificata il 12 ottobre 2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo il ricorso per ottemperanza notificato il 23 aprile 2024.

Il Ministero non ha contestato l’inottemperanza. Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il corrispondente importo di euro 500,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Firenze, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha poi ritenuto applicabile la penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Ha richiamato sul punto Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, osservando che l’astreinte è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria. La penalità è stata inoltre considerata cumulabile con la nomina del commissario, poiché i due strumenti operano in modo concorrente. L’importo è stato fissato in 10,00 euro per giorno di ritardo, dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino al pagamento integrale o all’insediamento del commissario, con richiamo a TAR Toscana, sez. I, n. 886 del 2024.

La domanda è stata invece dichiarata inammissibile in relazione alle spese di lite liquidate dalla sentenza ottemperanda. La ricorrente, rispetto a tale voce, è risultata sprovvista di legittimazione attiva, non essendo creditrice della somma. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione, in ragione della sua prevalente soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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