Riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno e comparazione in concreto (Cons. Stato n. 8897 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dal d.lgs. n. 206 del 2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, l’Amministrazione è tenuta a comparare in concreto la formazione conseguita all’estero con quella richiesta dall’ordinamento nazionale. Il diniego è legittimo quando la comparazione è analitica e motiva l’accertata eterogeneità dei percorsi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Le misure compensative costituiscono una facoltà e non un obbligo, e presuppongono una base formativa comparabile, che nella specie è esclusa. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava l’istanza con cui l’odierna appellata chiedeva il riconoscimento del titolo di formazione professionale per il sostegno conseguito in Romania, per la classe di concorso ADSS. L’Amministrazione rilevava l’assenza di un attestato conforme alla direttiva 2005/36/CE e, all’esito della comparazione, l’inidoneità del percorso all’insegnamento di sostegno in Italia.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso ai fini del riesame, ravvisando carenza istruttoria, difetto di motivazione e mancata valutazione delle misure compensative, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18/2022. Il Ministero proponeva appello, articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo, già espresso in sede cautelare con l’ordinanza Sez. VII n. 1931/2025, che il provvedimento di diniego reca una diffusa disamina della formazione estera e della sua inidoneità all’accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione. Tale rilievo è ritenuto assorbente rispetto ai restanti motivi.

Il Consiglio richiama i precedenti cautelari in casi analoghi (Sez. VII, ord. 2068/2025, ord. 1620/2025, ord. 1621/2025) e sottolinea l’esigenza che funzioni delicate come l’insegnamento sul sostegno siano affidate a docenti dal percorso professionale chiaro e dalla formazione adeguata, anche se conseguita all’estero.

Il Collegio valorizza la circostanza che il diniego si fonda espressamente sul confronto analitico tra la formazione rumena e le conoscenze richieste dalla legislazione nazionale. Il mancato riconoscimento poggia su elementi specifici: il carattere non differenziato dei corsi seguiti, un corso unico per ogni ordine e grado; l’assenza di formazione specifica per i diversi tipi di disabilità; la mancanza di laboratori didattici diversificati; l’assenza di tirocini differenziati e di esame finale, diversamente da quanto previsto dal d.m. 30 settembre 2011.

Su queste basi il Consiglio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente adottato il provvedimento e che la sentenza di primo grado vada riformata. L’appello è pertanto accolto, con rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del doppio grado sono compensate per la sussistenza di peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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