Regolarizzazione ex art 48 l.r. Liguria per opere difformi da licenza (TAR Liguria n. 22 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La speciale procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 48, l.r. Liguria n. 16/2008 si applica esclusivamente alle opere eseguite in parziale difformità da licenza edilizia prima del 1° settembre 1967 e non anche agli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo. La nozione di opera in difformità presuppone una diretta connessione con il titolo edilizio, anzitutto sotto il profilo temporale: le opere devono essere state realizzate prima dell’ultimazione dei lavori assentiti. Ne deriva che un intervento eseguito dopo il completamento dell’edificio, e su un’area catastale diversa, costituisce opera autonoma e ulteriore, non regolarizzabile mediante la comunicazione asseverata. La procedura non richiede il requisito della doppia conformità.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa in un condominio di Sestri Levante, lamenta l’utilizzo dell’area cortilizia antistante il suo alloggio come parcheggio a servizio dell’Albergo Marina. L’edificio alberghiero e la medesima area appartengono alla società controinteressata, che ne ha visto riconoscere la proprietà per usucapione dalla Corte di appello di Genova, con sentenza impugnata in Cassazione.

Con istanze del 2023 il ricorrente ha invitato il Comune a verificare l’esistenza del titolo edilizio del parcheggio. La società ha presentato comunicazione ai sensi dell’art. 48, l.r. Liguria n. 16/2008 per la regolarizzazione dell’intervento, assumendolo eseguito prima del 1967. Avviato il procedimento e non pervenuta alcuna determinazione conclusiva, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio. In corso di causa il Comune ha chiuso il procedimento con provvedimento negativo per il ricorrente e favorevole alla regolarizzazione; l’interessato lo ha impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’adozione del provvedimento espresso, benché non satisfattivo, ha interrotto l’inerzia dell’Amministrazione: il ricorso avverso il silenzio è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esame si concentra sui motivi aggiunti.

La disposizione invocata consente di regolarizzare le opere eseguite in parziale difformità da licenza edilizia prima del 1° settembre 1967 mediante comunicazione corredata da relazione descrittiva e dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione. Il Comune ha ritenuto sufficiente, a tal fine, una cartolina postale del 1960 raffigurante l’albergo e le aree esterne, con l’indicazione di un parcheggio proprio per auto.

Il Tribunale ritiene non persuasivo il rilievo secondo cui l’assenza di autovetture nella fotografia escluderebbe l’uso dell’area come parcheggio: lo scatto può risalire a un periodo di chiusura o scarsa affluenza, e l’interruzione del gradino del marciapiede in corrispondenza dell’accesso trova univoca giustificazione nell’esigenza di consentire l’ingresso dei veicoli. La cartolina è quindi più che sufficiente, tenuto conto della difficoltà di reperire documenti su una situazione risalente nel tempo. Neppure rileva il mancato rispetto della distanza di 1,50 m prevista dal regolamento edilizio vigente, poiché la procedura non richiede la doppia conformità e nulla è stato dedotto sulla disciplina regolamentare dell’epoca.

È invece fondata la censura sull’ambito applicativo della norma. La speciale procedura riguarda unicamente le opere in difformità da licenza edilizia e nessun elemento testuale ne consente l’estensione agli interventi realizzati in assenza di titolo. La configurazione di opera in difformità presuppone una diretta connessione con il titolo, anzitutto temporale: le opere devono essere state realizzate prima dell’ultimazione dei lavori assentiti. Nel caso concreto il parcheggio risulta realizzato nel 1955, dunque dopo il completamento dello stabile, le cui licenze edilizie del 1953 erano necessariamente esaurite prima del 30 ottobre 1954, data del certificato di abitabilità richiamata nel provvedimento impugnato.

La realizzazione su un’area catastale diversa da quella dell’edificio principale conferma che si tratta di intervento distinto e ulteriore, non riconducibile all’art. 48 solo perché eseguito in prossimità delle opere assentite, come già affermato dal TAR Liguria, sez. I, n. 441 del 2022. Il motivo è accolto, con assorbimento delle altre censure e annullamento del provvedimento comunale. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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