Dissesto comunale paralizza il giudizio di ottemperanza per crediti anteriori (TAR Sicilia n. 1192 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali di condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale inibisce, fino all’approvazione del rendiconto, le azioni esecutive e, per l’effetto, anche il ricorso di ottemperanza, quale misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. È sufficiente che il debito appartenga alla gestione straordinaria, perché sia sottratto all’attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi la gestione separata dei fondi. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto, con inserimento dell’importo nella massa passiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 20 ottobre 2024 e depositato il 31 successivo, per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, V sezione civile, n. 3499 del 2018, con ogni conseguente statuizione sulle spese legali e sulla nomina di un commissario ad acta. Il Comune intimato, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione. La questione che il giudice amministrativo si trova a fronteggiare è se la sopravvenuta dichiarazione di dissesto dell’ente locale impedisca la definizione del giudizio di ottemperanza in senso satisfattivo per il creditore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e impone la dichiarazione di estinzione d’ufficio delle procedure pendenti. La norma si raccorda con l’art. 252, comma 4, che attribuisce all’organo di liquidazione la rilevazione della massa passiva e la sua liquidazione.

La ratio della disposizione è individuata nella necessità di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino all’approvazione del rendiconto, le iniziative esecutive capaci di alterare la par condicio creditorum. Su questa base il giudice qualifica il giudizio di ottemperanza come equiparabile a quello di esecuzione e quindi soggetto all’inibitoria, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale.

Il percorso argomentativo si salda con il richiamo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario non solo le poste passive già contabilizzate, ma anche le obbligazioni sorte in seguito quali conseguenza diretta di atti e fatti di gestione pregressi. Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sez. V, n. 3337 del 2020, che reputa sufficiente l’appartenenza del debito alla gestione straordinaria perché venga sottratto all’esecuzione giurisdizionale.

Accertato che il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 10 del 20 marzo 2024, esecutiva, e verificato che i titoli ottemperandi e i fatti di causa sono anteriori a tale dichiarazione, il giudizio è dichiarato estinto, con inserimento dell’importo nella massa passiva. La peculiarità dell’esito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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