Depennamento dalle graduatorie in esecuzione di sentenza di primo grado (TAR Abruzzo n. 176 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui l’amministrazione scolastica depenna un docente dalle graduatorie di istituto e dichiara la cessazione degli effetti del contratto a tempo determinato, adottati a seguito di una sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso del docente medesimo, costituiscono attività dovuta in esecuzione del giudicato cautelare e non sono sindacabili come esercizio di autotutela. Le sentenze di primo grado sono esecutive ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm., salva sospensione da parte del Consiglio di Stato. La nota ministeriale che impone l’inserimento con riserva in presenza di provvedimenti cautelari o di sentenze non definitive si riferisce ai provvedimenti favorevoli al ricorrente e non a ceux che hanno respinto la sua domanda. Le censure relative alla legittimità del decreto ministeriale che disciplina l’accesso alle graduatorie attengono a questione devoluta ad altro giudice e sono inammissibili per difetto di competenza.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante tecnico pratico in possesso di diploma di scuola secondaria, aveva ottenuto dal TAR Lazio, in sede cautelare, l’inserimento con riserva nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Il giudizio di merito si concludeva con sentenza di rigetto, n. 172/2020, avverso la quale la docente proponeva appello, pendente dinanzi al Consiglio di Stato senza istanza di sospensione.

Preso atto della sentenza, l’istituto scolastico presso cui la ricorrente aveva stipulato un contratto a tempo determinato ne disponeva il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione anticipata del rapporto. La docente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Abruzzo, deducendo l’illogicità dell’autotutela fondata su una sentenza non definitiva e il contrasto con la nota ministeriale che prescrive l’inserimento con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. I motivi dal secondo al sesto investono la legittimità del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, nella parte in cui esclude i diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall’inserimento nella seconda fascia: su tale questione il TAR Abruzzo si dichiara privo di competenza, essendo già intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 172/2020, con impugnazione pendente in appello. I motivi sono pertanto inammissibili.

Il thema decidendum si concentra sui provvedimenti assunti “a valle” della sentenza laziale. Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, secondo cui il diploma ITP non ha valore abilitante e la mancata attivazione di percorsi abilitativi non consente l’iscrizione nella seconda fascia, dovendosi semmai agire ex art. 31 cod. proc. amm. Il richiamo alla sentenza n. 2812 del 2019 del TAR Lazio conferma il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento. Quanto al profilo europeo, il Collegio esclude il contrasto tra disciplina nazionale e direttiva 2005/36/CE, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 963 del 2019: i sistemi di riconoscimento delle qualifiche non regolano le procedure di selezione e reclutamento.

Nel merito, i provvedimenti impugnati superano le censure. Come già rilevato in sede cautelare con ordinanza n. 105/2020, l’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. sancisce l’esecutività delle sentenze di primo grado, salva sospensione del Consiglio di Stato, non richiesta. Gli atti, ancorché qualificati “in autotutela”, costituiscono attività doverosa in adempimento del contenuto di una sentenza pienamente efficace.

Il Collegio esclude infine che la nota MIUR n. 38905 del 28.08.2019 possa giovare alla ricorrente: la previsione dell’inserimento con riserva riguarda i provvedimenti giudiziari favorevoli ai ricorrenti, non la destinataria di una sentenza di reiezione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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