Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1502 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Esaurita l’istanza ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia provveduto, l’inerzia integra il presupposto dell’actio iudicati e giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta. Il commissario provvede anche alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno di essi la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese legali. Il titolo era divenuto definitivo.

I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Dal deposito della richiesta sono trascorsi sei mesi, ma il Ministero, regolarmente intimato e non costituito, è rimasto inerte. Gli esponenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il presupposto dell’azione. Il Collegio, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il riferimento è a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione resistente. La liquidazione avviene d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il profilo di maggiore interesse riguarda la sorte delle spese in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni. Il Tribunale ritiene che al loro pagamento provveda il commissario nominato. Il codice del processo amministrativo non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza. Trova quindi applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo secondo il principio del buon andamento l’ulteriore utilizzo di risorse dell’amministrazione.

Il Collegio richiama inoltre l’analogia con l’espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore, mentre l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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