Concessioni cimiteriali perpetue convertibili in temporanee senza effetto retroattivo (TAR Sicilia n. 1190 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può modificare unilateralmente il contenuto dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali, revocarli e, a maggior ragione, convertirli da perpetui in temporanei, non ostandovi l’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990, che non esclude le concessioni perpetue dalla regola generale della revocabilità. La trasformazione è legittima ove disposta con regolamentazione generale astratta ed è coerente con la natura del potere concessorio, che non consente di consegnare in modo irreversibile un bene demaniale al privato. Il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli impone però di applicare la previsione regolamentare ai rapporti in essere solo dal momento della sua entrata in vigore: la concessione originariamente perpetua diventa temporanea pro futuro, senza obbligo di ulteriori corrispettivi per il passato, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Avola, con atto di autorizzazione alla tumulazione, qualifica la concessione di una cripta del cimitero come tomba a concessione novantennale scaduta e ne chiede il rinnovo mediante pagamento del canone. La concessionaria impugna l’atto, dolendosi dell’incompetenza del responsabile del procedimento e della pretesa assoggettabilità a rinnovo delle concessioni perpetue del cimitero monumentale.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugna la delibera consiliare che ha riformulato l’art. 103, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, prevedendo la trasformazione delle concessioni perpetue in novantanovennali, e l’avviso pubblico che invita i concessionari a presentare istanza di rinnovo. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è respinta e la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza del responsabile del procedimento, qualificando il vizio come annullabilità e non nullità. Rientra infatti nei compiti del responsabile adottare, ove competente, il provvedimento finale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990; nella specie l’autorizzazione alla tumulazione dipende dal mero accertamento dei presupposti normativamente previsti e ben poteva essere rilasciata anche in assenza di delega.
Sul tema centrale, il TAR richiama la propria sentenza n. 3036 del 16 ottobre 2023 e la pronuncia del Consiglio di Stato, VII sezione, n. 2111 del 4 marzo 2024, espressione di orientamento consolidato. La pubblica amministrazione può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori su aree demaniali cimiteriali e revocarli; a maggior ragione può convertirli da perpetui in temporanei.
L’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990, che disciplina la revoca delle concessioni cimiteriali senza contemplare quelle perpetue, non ha valore esonerativo: il silenzio del legislatore non può attribuirsi alla previsione eccezionale.
La conversione è coerente con la natura del potere concessorio, che non può consegnare in modo irreversibile un bene demaniale al privato senza riservarsi la possibilità di tornare sulle proprie determinazioni. La permanenza del rapporto ha senso finché è attuale l’interesse pubblico al suo mantenimento.
Quanto agli effetti temporali, il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli è cogente: la previsione regolamentare si applica ai rapporti in essere solo dalla sua entrata in vigore. Diversamente si attribuirebbe efficacia retroattiva in peius alla disposizione, convertendo “ora per allora” la concessione pagata come perpetua e ledendo l’affidamento del privato. La concessione si trasforma quindi da perpetua in temporanea solo dalla data di entrata in vigore del regolamento, con decorrenza del termine da quel momento. Ricorso e motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati, con integrale compensazione delle spese per le peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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