Ottemperanza al giudicato espropriativo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 188 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che ha ottenuto un titolo esecutivo di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma deve dimostrare la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inesecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’ente di conformarsi integralmente entro un termine perentorio. Per il caso di inerzia nomina fin d’ora il commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva su istanza della parte interessata. La domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta quando ne sussistono i presupposti, con liquidazione degli interessi legali dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.
Il Fatto
Con ordinanza della Corte d’Appello di Catania, depositata il 7.4.2016, è stata determinata l’indennità di espropriazione di un terreno dovuta dal Comune di Modica in favore di più aventi diritto, tra cui l’odierno ricorrente, per un importo complessivo di € 156.400,00, oltre alla condanna alle spese processuali. Il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 21.09.2017. Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Comune si è costituito, rappresentando di avere già corrisposto, a seguito di accordo transattivo, le quote di altri due aventi diritto, e di non avere invece ancora pagato la quota spettante al ricorrente, pari a € 52.133,33, oltre al terzo delle spese legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso. La notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione risulta documentata al 21.09.2017. Rispetto a tale data è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ben prima della notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 10 maggio 2024. È inoltre documentato il passaggio in giudicato del titolo, come da attestazione versata in atti.
Accertata la perdurante inesecuzione del giudicato con riferimento alla quota di spettanza del ricorrente, il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni. La nomina anticipata risponde alla funzione di effettività della tutela esecutiva, evitando che l’inerzia dell’ente si traduca in un nuovo giudizio.
Il Tribunale accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo sussistenti tutti i presupposti, e liquida gli interessi legali sulle somme spettanti con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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