Servizi analoghi tra manutenzione e riqualificazione del manto erboso (TAR Trentino-Alto Adige n. 120 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnico-professionale che la lex specialis individua nei “contratti analoghi” non si confonde con l’identità delle prestazioni, ma postula una mera similitudine tra le attività pregresse e quelle oggetto dell’affidamento. La stazione appaltante non è legittimata a escludere il concorrente che non abbia svolto tutte le attività dell’appalto, né ad assimilare i servizi analoghi ai servizi identici, dovendosi contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione. La valutazione di analogia va condotta in concreto, confrontando le prestazioni oggetto di gara con quelle dei contratti indicati dal concorrente, ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. È quindi conforme a logica ritenere che chi ha riqualificato la superficie di gioco in erba naturale sia qualificato anche per la successiva manutenzione ordinaria della stessa. La clausola della legge di gara che impone un criterio di aggiudicazione è immediatamente lesiva e va impugnata autonomamente nel termine, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il Comune di Bolzano avvia un’indagine di mercato per individuare gli operatori da invitare a una procedura negoziata sotto soglia UE, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria del campo da calcio in erba naturale dello stadio cittadino per le partite di campionato professionistico dell’anno 2025. L’avviso prevede l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e richiede, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, l’aver eseguito nel triennio precedente contratti analoghi di manutenzione di campi da calcio in erba naturale di club professionistici per un importo complessivo di 150.000 euro.

La ricorrente e la controinteressata vengono invitate a presentare la migliore offerta. All’esito dell’apertura delle buste e della verifica dei requisiti, il servizio è aggiudicato alla controinteressata, che ha offerto il ribasso percentuale maggiore. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo due motivi: l’inidoneità del contratto di riqualificazione del manto erboso a dimostrare il requisito richiesto e, in via subordinata, l’illegittimità del criterio del solo prezzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola ermeneutica secondo cui le clausole della lex specialis di chiara e immediata interpretazione vanno lette sul piano letterale, per assicurare trasparenza ed evitare che l’attività interpretativa diventi integrativa. La prescrizione in esame, che richiede “contratti analoghi di manutenzione di campi di calcio in erba naturale”, non presenta margini di opinabilità e non esclude che il concorrente dimostri il requisito mediante contratti di lavori di manutenzione o di manutenzione straordinaria.

Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato sui servizi analoghi: la nozione non coincide con quella di servizi identici, ma esige una mera similitudine, in funzione del contemperamento tra selezione dell’imprenditore qualificato e massima partecipazione alle gare. L’amministrazione non può pretendere prestazioni identiche a quelle dell’appalto, dovendo la verifica delle attività pregresse svolgersi in concreto, con riguardo al contenuto intrinseco delle prestazioni e all’entità delle attività coincidenti.

Quanto alla qualificazione della riqualificazione come lavoro e della manutenzione come servizio, l’argomento della ricorrente non convince: appare logico e coerente che chi ha realizzato la superficie di gioco conosca la composizione del terreno e il funzionamento dell’impianto di irrigazione e sia quindi qualificato per la manutenzione. L’istruttoria del Comune, arricchita da chiarimenti assunti dall’azienda speciale, ha confermato il possesso del requisito, con una valutazione di potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, nella specie insussistenti.

Il secondo motivo è inammissibile: la determinazione a contrarre e l’avviso di indagine di mercato indicavano già il criterio del minor prezzo e, trattandosi di clausola immediatamente lesiva, andavano impugnati autonomamente nel termine, mentre il ricorso è stato notificato in data 27.12.2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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