Obbligo di motivazione semplificata e onere di esplicitare le ragioni ostative (TAR Trentino-Alto Adige n. 121 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura con cui l’amministrazione conclude il procedimento in forma semplificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993 deve contenere una motivazione breve ma comprensibile, che indichi il fatto e il diritto ritenuti decisivi. Non è sufficiente riportare il titolo del progetto e le disposizioni applicabili. Quando la norma invocata prevede un’eccezione che consente l’intervento, l’amministrazione deve esplicitare le ragioni per cui il progetto non vi rientra. La motivazione aggiunta nel corso del giudizio costituisce integrazione postuma e non sana il difetto del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola in provincia di Bolzano, presenta al Comune un progetto di miglioramento fondiario su un appezzamento classificato dal piano paesaggistico come bosco-pascolo. Il progetto prevede l’abbattimento di alberi danneggiati dal vento, una modesta livellatura del terreno e la rimozione di pietre, con esclusione della posa di drenaggi.

La commissione comunale e il servizio forestale esprimono parere positivo. L’Ufficio pianificazione paesaggistica provinciale, con nota del 13 agosto 2024, dichiara invece inammissibile la domanda di valutazione paesaggistica, ritenendo il progetto in contrasto con l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del piano paesaggistico comunale. Il ricorrente impugna la nota davanti al TAR, che accoglie il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina la nota impugnata e ne ricostruisce il contenuto. Il provvedimento si limita a richiamare il titolo del progetto, a citare l’art. 13 delle disposizioni di attuazione e a menzionare l’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993. Manca ogni spiegazione del perché l’intervento contrasti con la disciplina paesaggistica.

La norma invocata, osserva il TAR, persegue finalità di semplificazione e accelerazione. Il legislatore ritiene inutile un esame approfondito quando il progetto non può comunque essere autorizzato. Per questo la misura semplificata è ammessa, ma deve comunque informare l’interessato in modo conciso e comprensibile. Il collegio richiama la propria giurisprudenza, che ha già chiarito come la motivazione debba indicare fatto e diritto decisivi (VwG Bozen n. 199/2024, n. 110/2024, n. 147/2022, n. 254/2019).

Nel caso concreto la nota non rispetta tale standard. La disposizione citata prevede espressamente un’eccezione: consentono livellature e rimozione di ceppi e pietre quando necessarie per agevolare l’utilizzo agricolo, cioè proprio le opere descritte nel progetto. L’amministrazione avrebbe dovuto chiarire perché l’intervento non ricade in tale deroga. Solo una motivazione chiara consente al richiedente di comprendere il ragionamento dell’ufficio, adeguare il progetto o impugnarlo.

Le ragioni esposte dalla Provincia nella memoria difensiva costituiscono motivazione postuma, inammissibile. Il difetto di motivazione ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi. La nota va quindi annullata e l’amministrazione dovrà riesaminare il progetto alla luce delle indicazioni della sentenza. La Provincia è condannata alle spese in favore del ricorrente, con compensazione verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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