Acquisizione gratuita dell’abuso edilizio e sbarramento del giudicato (TAR Sicilia n. 3446 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime costituisce conseguenza automatica dell’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni e si produce ope legis. Esso ha natura dichiarativa e ricognitiva, è vincolato nel contenuto e privo di margini discrezionali, sicché non richiede comunicazione di avvio del procedimento né motivazione in ordine all’area di sedime, ed è sindacabile solo per vizi formali propri. La censura di nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. va proposta con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice che ha reso la sentenza asseritamente elusa, non con l’azione ordinaria di cognizione. Le doglianze che contestano la legittimità degli atti presupposti, diniego di sanatoria e ordine di demolizione, sono inammissibili perché coperte dal giudicato e dal ne bis in idem.

Il Fatto

La ricorrente aveva collocato una tettoia in ferro con termo-copertura sul prospetto di un edificio di sua proprietà, per la parte insistente su un’area inizialmente comunale destinata a strada pubblica, poi acquistata previa sdemanializzazione. Con ricorsi riuniti decisi dalla sentenza n. 1490/2015, questo Tribunale aveva respinto l’impugnativa del diniego di accertamento di conformità per difetto della doppia conformità, confermato la legittimità dell’ordine di demolizione e accolto solo in parte il ricorso avverso l’acquisizione gratuita, annullandola nella parte in cui estendeva l’effetto ablatorio ad aree eccedenti il sedime della tettoia. La pronuncia è stata confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 748/2020.

In dichiarata ottemperanza a tale decisione, il Comune ha adottato una nuova ordinanza di acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime per circa mq 71. La ricorrente l’ha impugnata deducendo nullità per mancato riavvio del procedimento, sproporzione della misura ablatoria, omesso accertamento formale dell’abuso, erronea perimetrazione dell’area e violazione del principio di buon andamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto qualificato la doglianza di nullità per contrasto con la sentenza n. 1490/2015 come azione ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. e l’ha dichiarata inammissibile: una domanda siffatta va proposta con il rito dell’ottemperanza davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le coordinate dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2013. La conversione dell’azione opera solo dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa.

Nel merito la doglianza è comunque manifestamente infondata. L’effetto conformativo della sentenza n. 1490/2015 si esauriva nell’obbligo di riperimetrare la superficie acquisita, poiché la legittimità degli atti presupposti e il rigetto della sanatoria erano stati riconosciuti. Per la stessa ragione sono inammissibili le censure del secondo motivo e della prima parte del terzo, che contestano la necessità del permesso di costruire e l’omesso riesame: esse si scontrano con il giudicato formatosi sugli atti a monte. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’atto di acquisizione è vincolato e sindacabile solo per vizi formali propri (C.G.A.R.S. n. 743 del 2025).

Le doglianze procedimentali sono infondate. L’ordinanza indica espressamente la nuova estensione della superficie, la commisurazione in mq 71 e l’individuazione catastale. L’acquisizione è conseguenza automatica dell’inottemperanza alla demolizione dopo novanta giorni dalla notifica (Cons. Stato n. 2114 del 2025); trattandosi di attività dovuta e rigidamente vincolata, non è necessaria la comunicazione di avvio (TAR Campania n. 5543 del 2024) e l’automatismo rende superflua ogni motivazione sull’area di sedime (Cons. Stato n. 1643 del 2023).

Anche le circostanze asseritamente sopravvenute, sdemanializzazione e acquisto dell’area, erano già state vagliate nella sentenza n. 1490/2015 e coperte dal giudicato. Dalla natura vincolata dell’atto deriva l’infondatezza della censura sul buon andamento: l’interesse pubblico risiede in re ipsa nell’eliminazione dell’illecito edilizio. Quanto alla misurazione del sedime, i calcoli della ricorrente sono elaborazione unilaterale, coincidendo l’area con l’impronta a terra della costruzione. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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