Esproprio per deposito di smarino e aree strumentali all’opera pubblica (TAR Trentino-Alto Adige n. 124 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere espropriativo non è circoscritto alle sole aree su cui sorgerà l’opera pubblica, ma si estende ai terreni necessari alla realizzazione della stessa, comprese le superfici destinate al deposito permanente dello smarino. La pubblica utilità copre infatti i bisogni strumentali e sinergici rispetto all’esecuzione dell’opera. Le censure che contestano gli aspetti ambientali e paesaggistici dell’intervento, già valutati in sede di variante urbanistica e di verifica di assoggettabilità a VAS, sono inammissibili se rivolte contro il decreto di esproprio anziché contro gli atti presupposti, divenuti inoppugnabili. La scelta tra espropriazione e occupazione temporanea costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesto eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola e proprietario di un maso chiuso, impugnava il decreto di esproprio e il decreto di stima con cui la Provincia acquisiva alcuni terreni per destinarli a deposito del materiale di scavo proveniente dai lavori della Galleria di Base del Brennero. Gli atti si inserivano nell’ampliamento del sito di deposito oggetto di una precedente variante urbanistica.

Il ricorrente deduceva la contrarietà dell’esproprio ai pareri negativi espressi in sede ambientale su una diversa richiesta di apertura di cava, l’irragionevolezza della destinazione a deposito, la sufficienza dell’occupazione temporanea e la lesione dell’affidamento ingenerato dalle convenzioni di occupazione in essere. Il Tribunale, respinta l’istanza cautelare, rigettava il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra il decreto di esproprio e la variante urbanistica che ha ampliato il sito di deposito. Poiché tale variante non è stata impugnata nei termini, tutte le censure di carattere ambientale e paesaggistico sono tardive e inammissibili: l’espropriazione costituisce una conseguenza necessaria dell’atto presupposto, divenuto definitivo.

Nel merito, i pareri negativi richiamati dal ricorrente riguardano un procedimento del tutto diverso, ossia la domanda di apertura di una cava presentata da un terzo, e valutano interessi pubblici non comparabili con quelli considerati nella modifica del piano. Gli uffici competenti avevano comunque esaminato i profili ambientali, prescrivendo misure di compensazione e di rinverdimento delle superfici di deposito.

Il Tribunale ribadisce che l’art. 42 Cost. consente l’acquisizione non solo delle aree destinate a ospitare l’opera, ma anche di quelle necessarie al suo complessivo funzionamento. Le sentenze richiamate confermano che la pubblica utilità abbraccia i terreni strumentali alla realizzazione dell’infrastruttura, incluso il deposito dello smarino. La preferenza per l’occupazione temporanea attiene a scelte discrezionali dell’Amministrazione, non sindacabili salvo manifesto eccesso di potere.

Quanto alla idoneità dell’area a ricevere il materiale, la valutazione integra discrezionalità tecnica, censurabile solo per illogicità o travisamento. La documentazione tecnica conferma l’utilizzabilità del sito, e la richiesta di verificazione è respinta perché tardiva e a finalità meramente esplorative.

Infine, la lesione dell’affidamento è esclusa: le convenzioni di occupazione, stipulate con un soggetto privato, restano in vigore fino alla scadenza, e le esigenze del nuovo progetto erano già state riconosciute in un precedente giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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