Acquisizione sanante al patrimonio comunale e impossibilità assoluta di demolire (Cons. Stato n. 1216 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva non demolita è atto dovuto e vincolato, privo di margini di discrezionalità in ordine all’an. L’effetto acquisitivo si produce ex lege alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza di demolizione, eventualmente prorogato, e la successiva determinazione comunale ha natura meramente ricognitiva. Le mere difficoltà di esecuzione dell’intervento di ripristino e l’avvio tardivo dei lavori di demolizione non impediscono l’effetto acquisitivo. L’imputabilità dell’inottemperanza è esclusa solo dalla prova, gravante sul destinatario dell’ordine, di un’impossibilità assoluta di demolire. La natura vincolata dell’atto esclude che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ne determini l’invalidità.
Il Fatto
Il Comune di Castellina in Chianti adotta la determinazione n. 420 del 31 luglio 2017 con cui acquisisce al proprio patrimonio un compendio immobiliare di proprietà di una società. L’atto segue alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5 del 3 aprile 2013, la cui legittimità era stata confermata in primo grado e, poi, in appello.
La società impugna l’acquisizione davanti al TAR Toscana deducendo cinque motivi, tra cui il difetto di motivazione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’asserita impossibilità di demolire. Il TAR respinge il ricorso con sentenza n. 1506 del 22 dicembre 2022. Propone appello la società, ribadendo la natura non vincolata dell’atto e il carattere involontario dell’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama le coordinate fissate dall’Adunanza plenaria n. 16 del 11 ottobre 2023. Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione procede al sopralluogo e, in caso di accertamento negativo, rileva l’acquisizione ex lege del bene. Alla scadenza del termine l’ente è ipso iure proprietario del manufatto abusivo.
L’obbligo del privato di demolire viene meno dopo la scadenza del termine: il responsabile non può più demolire un bene che non gli appartiene ed è sostituito dall’obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione. L’imputabilità dell’inottemperanza è esclusa solo quando risulti provata un’impossibilità assoluta, il cui onere grava sul destinatario dell’ordine.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la società aveva ottenuto una proroga di sessanta giorni e che il verbale di accertamento del 17 ottobre 2013 aveva confermato il mancato completamento della demolizione. I lavori erano iniziati solo il 13 settembre 2013, oltre il termine prorogato. L’asserito completamento successivo è privo di supporto probatorio e, comunque, non vale a impedire un effetto acquisitivo già prodotto.
La determinazione del 2017 è quindi adeguatamente motivata con il richiamo all’ordinanza non ottemperata e al verbale di inottemperanza. La natura vincolata dell’atto esclude il rilievo invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che l’avviso era contenuto nella stessa ordinanza di demolizione. Le difficoltà esecutive non integrano l’impossibilità assoluta richiesta.
La Corte dichiara infine inammissibile la censura sull’omessa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, sollevata solo con la memoria e non con i motivi di ricorso e di appello. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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