Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 182 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di riconoscere l’anzianità economica e di corrispondere le differenze retributive accertate dal giudice del lavoro integra la violazione del giudicato e consente l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine di moratoria, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere riconosciuta, in assenza di iniquità, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti. Ai sensi dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme, le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente ottiene dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 974/2018, l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai soli fini economici, dell’anzianità maturata nei contratti a termine conclusi con l’amministrazione scolastica. La pronuncia condanna le parti resistenti a riconoscere il livello stipendiale corrispondente e a pagare le differenze retributive per il quinquennio antecedente al 13.01.2011, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza diviene irrevocabile. Dopo la richiesta di pagamento del 11.07.2023, l’amministrazione rimane inerte. La ricorrente propone allora l’actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ulteriore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. L’inadempimento dell’amministrazione resta perdurante e non contestato, essendo la resistente non costituita. Il ricorso è pertanto fondato in forza dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi di nullità o inesecuzione del giudicato.

Il Ministero deve eseguire la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro novanta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nel dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. L’organo provvede su istanza di parte, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti decisori ma applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, essendo le spese comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Tribunale riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. L’importo si aggiunge agli interessi dovuti per legge o disposti nella condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. Decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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