Dismissione immobiliare pubblica e pianificazione urbanistica comunale (Cons. Stato n. 1209 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle dismissioni degli immobili pubblici non impone agli enti locali di adeguare la pianificazione urbanistica alle aspettative di chi acquista i beni, né attribuisce al privato acquirente il potere di imporre al Comune la conformazione delle destinazioni di piano ai propri desiderata. La previsione di una destinazione a servizi di uso pubblico non integra un vincolo espropriativo quando consente più utilizzazioni economiche del bene, ivi compresa la locazione a soggetti che vi svolgano attività di ufficio pubblico. L’equiparazione tra destinazione direzionale e a servizi non autorizza lo stravolgimento della pianificazione comunale, stante l’ontologica diversità tra il servizio reso alla comunità e la libera attività economica. L’intesa Stato-Regione che richiami l’art. 29, comma 1-bis, d.l. n. 269/2003 non vincola il Comune a recepire la destinazione invocata dall’acquirente, operando come accertamento di conformità e non come fonte di obblighi urbanistici.
Il Fatto
Una società di gestione del risparmio, acquirente di un immobile già oggetto di dismissione statale, impugna dinanzi al TAR Abruzzo gli atti con cui il Comune ha approvato la variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., respingendo la propria osservazione e confermando per l’immobile la destinazione pubblicistica, con inclusione negli standard urbanistici. La società deduce il mancato recepimento dell’intesa Stato-Regione raggiunta nel 2010, che a suo avviso imponeva l’equiparazione tra uffici pubblici e privati, e lamenta la sostanziale introduzione di un vincolo di natura espropriativa.
Con motivi aggiunti impugna anche la successiva delibera di approvazione definitiva della variante. Il TAR respinge il ricorso. La società appella, censurando l’interpretazione normativa del giudice di primo grado, il difetto di motivazione sull’asserito vincolo espropriativo e l’omessa pronuncia su un motivo, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza congiunta di rinvio: le vicende istituzionali dell’ente locale non consentono alcuna ragionevole previsione di definizione in tempi certi della paventata revisione delle previsioni urbanistiche. Non ricorre quindi alcuno dei casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., consentono il differimento della discussione.
Nel merito, la questione ruota attorno alla portata dell’art. 29, comma 1-bis, d.l. n. 269/2003 e alla incidenza dell’intesa Stato-Regione sulla potestà pianificatoria comunale. La Corte osserva che viene in contestazione una pianificazione territoriale di natura urbanistica, che non richiede una motivazione puntuale sul singolo bene e non concretizza un vincolo espropriativo, poiché consente più possibili utilizzi economici dell’immobile, ad esempio mediante locazione per sede di uffici pubblici.
La destinazione a “servizi di uso pubblico” non confligge con la normativa sulle dismissioni: questa consente utilizzazioni diverse, ma solo secondo la pianificazione comunale. La precedente destinazione può essere equiparata a quella direzionale e a servizi, ma non si può stravolgere la pianificazione quanto alla diversità ontologica tra il servizio pubblico, finalizzato alla comunità, e la rivendicata libertà di svolgere qualsiasi attività economica di tipo direzionale o di settore.
La Corte esclude poi che la disciplina di settore, richiamando l’art. 29 d.l. n. 269/2003 e l’art. 58 d.l. n. 112/2008, imponga agli enti locali di adattare la pianificazione alle aspettative dell’acquirente: il privato non può imporre all’ente di conformare le destinazioni di piano ai propri desiderata. Quanto all’intesa del luglio 2010, essa non imponeva al Comune la destinazione auspicata, ma attuava la previsione normativa ammettendo una sorta di accertamento di conformità per gli immobili pubblici non conformi agli strumenti urbanistici.
L’appello è dunque respinto. La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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