Divieto prefettizio di detenzione armi e irrilevanza dell’esito penale (TAR Calabria n. 1230 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, si fonda su una discrezionalità amministrativa ampia in ordine alla valutazione dell’affidabilità del titolare e del pericolo di abuso. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo se trasmoda in irragionevolezza o contraddittorietà, ovvero presenti carenza di istruttoria o di motivazione. Il provvedimento ablatorio in materia di armi può essere adottato a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito del procedimento penale. L’archiviazione sopravvenuta, intervenuta dopo l’adozione del divieto, non ne inficia la legittimità, valutata al momento dell’emanazione, ma può rilevare ai fini del riesame o del riesercizio del potere. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il privato non può limitarsi a dolersene: deve allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento, secondo il meccanismo dell’art. 21-octies, comma 2, secondo alinea, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia gli ha vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il divieto si fonda su una proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, originata da una querela per i reati di lesioni personali e minaccia.
Davanti al TAR il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, per la mancata comunicazione di avvio, e contesta nel merito il difetto dei presupposti e l’illogicità del provvedimento. Sostiene che il fatto posto a base del divieto è un mero diverbio per futili questioni di vicinato e lamenta l’assenza di una valutazione autonoma della propria personalità, avendo detenuto armi per oltre vent’anni senza alcuna menda. Nel corso del giudizio deposita il decreto di archiviazione del procedimento penale. Le amministrazioni intimate chiedono il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La mancata comunicazione di avvio non basta a fondare l’annullamento: il ricorrente deve indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Solo dopo questo onere di allegazione l’amministrazione è gravata della prova contraria. Nella specie il ricorrente nulla ha dedotto di concreto, limitandosi a riferimenti generali. Il giudice richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 8765 del 2024 e Cons. Stato n. 4192 del 2013, e applica l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto al merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 39 r.d. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’esercizio di tale potere implica una valutazione ampiamente discrezionale sull’affidabilità e sul pericolo di abuso, sindacabile solo per irragionevolezza, contraddittorietà o carenza istruttoria e motivazionale, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 9971 del 2022.
Nel caso concreto la valutazione prefettizia non appare illogica né contraddittoria. L’esame della querela, depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria, ha consentito di apprezzare la consistenza delle condotte attribuite al ricorrente: un’aggressione fisica con calci e pugni e una minaccia di morte. Tali condotte, a prescindere dalla fondatezza delle accuse riservata al giudice penale, sostengono appieno la scelta amministrativa.
Il Collegio affronta poi l’archiviazione sopravvenuta. I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati indipendentemente dall’esito del procedimento penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3795 del 2022). L’archiviazione è intervenuta dopo l’adozione del divieto e la legittimità dell’atto si valuta al momento della sua emanazione. La circostanza sopravvenuta potrà rilevare solo ai fini di un eventuale riesame o riesercizio del potere, in considerazione dell’attualità del pericolo. Il ricorso è quindi infondato e va respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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