Accesso coattivo proprietà privata e motivazione rafforzata nel diniego in zona rossa (TAR Abruzzo n. 139 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere della pubblica amministrazione di incidere sulla proprietà privata mediante occupazione temporanea è tipizzato nei presupposti, nelle finalità e nel riparto di competenze. L’ordine di consentire l’accesso a tecnici incaricati da un consorzio, finalizzato ai soli rilievi propedeutici alla presentazione di documentazione per l’erogazione di un contributo pubblico, non è sostenuto da ragioni di necessità ed urgenza e non integra i presupposti dell’occupazione d’urgenza. In materia di ricostruzione post-sismica, la costituzione di un sub-aggregato (UMI) richiede una istruttoria che dia conto delle misurazioni dimensionali e delle condizioni strutturali, non essendo ostativa la concatenazione strutturale fra edifici. Il diniego di accesso alla proprietà in zona rossa per il recupero di beni personali esige una motivazione rafforzata idonea a spiegare perché il pericolo, già presente e fronteggiato con l’accesso dei tecnici, sia divenuto assolutamente ostativo.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un immobile nel centro storico dell’Aquila, compreso nell’aggregato edilizio n. 468 e danneggiato dal sisma del 6.4.2009. Sull’immobile pendeva un permesso di costruire per lavori di ristrutturazione, non conclusi. A seguito di un’ordinanza sindacale di sgombero, eseguita nel marzo 2024, il Comune ha negato l’accesso all’immobile per recuperare effetti personali e ha disposto l’accesso coattivo dei tecnici del consorzio per i rilievi propedeutici alla progettazione. Ha inoltre respinto l’istanza di costituzione di un’unità minima di intervento autonoma rispetto all’aggregato.

I ricorrenti hanno impugnato tali provvedimenti, deducendo carenza di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e illegittimità derivata. Con un secondo ricorso hanno censurato gli ulteriori dinieghi di accesso al cantiere e all’immobile, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo. I giudizi, riuniti, sono stati trattenuti in decisione.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare, il Tribunale esclude l’inammissibilità del ricorso cumulativo. Il divieto va inteso restrittivamente, per non comprimere l’economia processuale e il diritto di difesa. Nel caso concreto le censure di illegittimità derivata e di contraddittorietà presuppongono comuni presupposti fattuali e la medesima vicenda sostanziale, incentrata sugli effetti limitativi delle facoltà proprietarie dei ricorrenti.

Nel merito, la censura assorbente è quella di carenza di potere. Il potere di occupazione temporanea della proprietà privata è tipizzato: esso presuppone ragioni di necessità ed urgenza, ovvero i presupposti dell’occupazione in ambito espropriativo. L’ordine di consentire l’accesso ai tecnici del consorzio risponde a una finalità di rilievo per l’erogazione del contributo, non a esigenze di tutela della pubblica incolumità. Esso è stato adottato da un dirigente e non dal sindaco, e non è riconducibile all’occupazione temporanea d’urgenza prevista dalla normativa emergenziale, che presuppone il commissariamento dell’aggregato, nella specie non disposto.

Anche il diniego di costituzione dell’unità minima di intervento è viziato. La normativa consente di frazionare aggregati in muratura senza soluzione di continuità, purché sussistano i requisiti dimensionali. La planimetria allegata al provvedimento non riporta le dimensioni delle particelle, mentre la perizia dei ricorrenti attesta il rispetto dei parametri. La concatenazione strutturale non è ostativa, e il Comune ha omesso di ponderare circostanze favorevoli, come l’individuazione di distinte unità strutturali e il rilascio del permesso di costruire.

Quanto ai dinieghi di accesso, il Tribunale distingue il diniego del 2.4.2024 da quello precedente, non essendo atto meramente confermativo. La motivazione è carente: l’inagibilità dell’aggregato non giustifica il rigetto dell’istanza di recupero di effetti personali, se pochi giorni dopo la medesima condizione non ha impedito l’accesso dei tecnici. Il diniego dell’11.6.2024 si fonda su presupposti smentiti dagli atti. I provvedimenti del 24.7.2024 violano l’onere di motivazione rafforzata imposto dalla deliberazione di Giunta in materia di zona rossa: il Comune avrebbe dovuto escludere l’idoneità di ogni misura di prevenzione.

La domanda risarcitoria è respinta. Il ritardo nell’erogazione del contributo trova causa efficiente nel diniego volontariamente opposto dai ricorrenti all’accesso, che ha impedito la redazione del progetto esecutivo. Il danno da incremento dei costi è indeterminato; il valore locativo non è parametro valido per il mancato godimento dell’abitazione principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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