Parere regionale negativo su autorizzazione sanitaria: obbligo di motivazione effettiva (TAR Calabria n. 1235 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere obbligatorio e vincolante con cui la Regione esprime la compatibilità dell’istanza di autorizzazione sanitaria con la programmazione regionale è espressione di amplissima discrezionalità, amministrativa e tecnica. Il suo esercizio richiede una motivazione effettiva, anche sintetica, delle ragioni che orientano la scelta e degli elementi istruttori esaminati. Il mero richiamo all’assenza della disciplina nel documento di programmazione non integra una valutazione del fabbisogno. La valutazione del fabbisogno deve essere accurata e attualizzata, preceduta da idonea istruttoria sulla domanda sanitaria del territorio e sull’offerta delle strutture private, senza tradursi in un blocco ingiustificato all’accesso di nuovi operatori. L’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 impone una verifica in concreto e attuale, non condizionabile negativamente dal mancato esercizio di poteri doverosi.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata operante nell’ambito territoriale dell’ASP di Crotone, presenta al Comune un’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura per venti posti letto ordinari di Medicina Interna, ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992. Il Comune richiede alla Regione il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.

La Regione esprime parere negativo, motivato per relationem mediante rinvio alla valutazione di un proprio Settore, che a sua volta si limita a rilevare l’assenza della disciplina nel fabbisogno stimato con il DCA n. 78/2024. Acquisito il parere, il Comune rigetta l’istanza. La società impugna il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo fondato sul rapporto tra Medicina Interna e Medicina Generale. La ricorrente sostiene che il DCA n. 78/2024, pur non contemplando la prima, prevede 669 posti letto per la seconda, rispetto alla quale la Medicina Interna sarebbe sostanzialmente equipollente secondo il DM 3 luglio 1989. La Regione contesta il richiamo, osservando che l’equipollenza concerne solo esami di idoneità professionale e concorsi.

Il TAR condivide l’obiezione sull’inapplicabilità diretta del decreto ministeriale. Ritiene tuttavia che da esso, e dalle definizioni della scienza medica, emerga una sovrapposizione tra le due discipline, poiché la Medicina Generale comprende la Medicina Interna quale specialità dedicata alle malattie interne negli adulti. La stretta relazione terminologica e di pratica clinica imponeva dunque una motivazione più circostanziata sulle ragioni per cui i posti letto programmati per la Medicina Generale non potevano essere considerati.

Il Collegio accoglie anche il secondo motivo. L’espressione del parere regionale costituisce attività di amplissima discrezionalità, che richiede una congrua esposizione delle ragioni della scelta e degli elementi istruttori, secondo il precedente TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, 8 febbraio 2022, n. 193. Richiama inoltre TAR Campania – Salerno, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2762 sull’esigenza di esternazione delle ragioni e degli elementi istruttori.

È ammissibile motivare per relationem, come ricorda TAR Lombardia – Milano, sez. IV, 12 luglio 2023, n. 1788. Nel caso concreto, però, la nota richiamata non offre alcun elemento oltre al mero riferimento al DCA. Da essa non si desume il fabbisogno di posti letto di Medicina Interna nell’area dell’ASP di Crotone, né la verifica della localizzazione e distribuzione delle strutture esistenti. Manca ogni spiegazione sul perché il fabbisogno della Medicina Generale non fosse considerabile.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la valutazione del fabbisogno deve essere accurata e attualizzata, senza tradursi in un illegittimo blocco all’accesso del nuovo operatore, in contrasto con l’art. 8-ter e con i principi eurounitari. L’amministrazione deve compiere una valutazione puntuale sul caso specifico, non condizionabile dal mancato esercizio di poteri doverosi (Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2025, n. 1885). I provvedimenti sono pertanto annullati, salva la riedizione del potere amministrativo. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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