Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1236 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ottempera solo se esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, e non se si limita a eseguirne una parte. Il pagamento delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo non esaurisce l’obbligo di conformazione, quando resti inadempiuta la statuizione principale che riconosce il diritto soggettivo del ricorrente. Il giudice amministrativo, accertata l’incompletezza dell’esecuzione e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La sospensione condizionale dell’esecuzione non opera quando il comportamento dell’amministrazione sia già connotato da inadempimento parziale.
Il Fatto
Con sentenza n. 407 del 7 novembre 2023 il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, accertava il diritto di una docente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nell’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione della ricorrente. La sentenza, notificata l’8 novembre 2023, passava in giudicato l’8 dicembre 2023, come attestato il 22 gennaio 2024.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione della parte capitale del titolo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva depositando documentazione attestante il solo pagamento delle spese legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza in termini di verifica dell’integrale conformazione dell’azione amministrativa al comando contenuto nel giudicato. La questione non attiene alla legittimità di un provvedimento, ma all’incompletezza dell’esecuzione di una statuizione già definitiva.
Il TAR rileva che agli atti non risulta alcun adempimento in relazione alla parte della sentenza che accerta il diritto alla carta docente e impone la messa a disposizione del beneficio. L’unico pagamento documentato dal Ministero riguarda i compensi professionali, già liquidati nel titolo esecutivo. Il Collegio qualifica espressamente tale condotta come inadempimento parziale, perché l’esecuzione delle spese non equivale all’esecuzione dell’obbligo principale.
Accertato il decorso del termine di centoventi giorni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei termini indicati. Assegna quindi il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività di ottemperanza.
In via strumentale, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che questi provveda entro i successivi sessanta giorni qualora il primo termine decorra infruttuosamente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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