Obbligo di ottemperanza al giudicato e poteri del TAR sulla carta docente (TAR Toscana n. 1242 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta del docente. L’accertata esecuzione parziale del titolo, limitata al pagamento delle spese di lite, non esclude l’inottemperanza in relazione alle prestazioni ancora dovute. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta con facoltà di delega, liquidando le spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 per due annualità scolastiche. L’Amministrazione era stata condannata all’adozione di ogni atto utile al godimento del beneficio e al pagamento delle spese.

Passata la sentenza in giudicato, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del titolo e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito senza contestare il merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la domanda come rimedio esecutivo volto a dare attuazione al giudicato formatosi sul titolo del giudice del lavoro. Il thema decidendum si è concentrato sull’inottemperanza dell’Amministrazione rispetto agli obblighi accertati.

Dagli atti è emerso che il titolo era stato eseguito solo per le spese di lite. Non risultava, invece, né era contestato, che fosse stata messa a disposizione la carta del docente né le relative somme per le annualità indicate. L’esecuzione parziale non è stata reputata sufficiente a escludere l’inerzia.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta e l’importo spettante.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato.

Sulle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando l’importo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il ricorso è stato così accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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