Regolarità fiscale requisito ostativo per il rilascio della concessione demaniale (TAR Toscana n. 1975 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione demaniale marittima aventi finalità diversa da quelle di cui all’art. 18 della legge n. 84/1994, il requisito dell’assenza di motivi ostativi al rilascio comprende la regolarità fiscale del richiedente, in virtù del rinvio operato dal regolamento dell’Autorità portuale alla disciplina di cui all’art. 94, sesto comma, del d.lgs. n. 36/2023. La sussistenza di una morosità fiscale definitivamente accertata integra causa ostativa idonea a fondare il diniego, anche a prescindere dal disposto dell’art. 47 cod. nav. Il riconoscimento di una circostanza autonomamente sufficiente a sostenere il rigetto esonera il giudice dall’esame delle ulteriori ragioni di diniego.
Il Fatto
Un’autorità di sistema portuale aveva concesso a una ditta individuale un’area demaniale di modesta superficie nel porto di Piombino, destinata al posizionamento di un cartello pubblicitario; il rapporto era stato poi prorogato. A seguito dell’istanza di rinnovo presentata dall’interessato, l’amministrazione inviava un preavviso di rigetto fondato su due cause ostative: la pendenza di carichi fiscali definitivamente accertati per gli anni di imposta dal 2011 al 2017 e il mancato pagamento di parte dei canoni concessori.
Dopo le osservazioni procedimentali del ricorrente, l’ente prendeva atto del versamento dei canoni, ma respingeva l’istanza in via definitiva per gli inadempimenti fiscali e per l’intervenuta cessione dell’impianto pubblicitario a una società. Il ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo violazione dell’art. 47 r.d. n. 327/1942, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza di accesso ex art. 116, secondo comma, c.p.a., poiché il ricorrente ha dichiarato di aver conseguito la documentazione richiesta nel corso del giudizio.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Richiama l’art. 3, secondo comma, del d.m. n. 202/2022 e l’art. 1, quarto comma, lett. g), del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, quali espressioni di una precisa tradizione normativa orientata all’esclusione dei soggetti privi di regolarità fiscale. Su questa linea si colloca il regolamento dell’Autorità portuale, che all’Allegato D, lett. b), n. 1 estende anche alle concessioni per finalità diversa da quella dell’art. 18 della legge n. 84/1994 il requisito dell’assenza di motivi ostativi al rilascio.
Secondo il Collegio, tale previsione costituisce il “ponte normativo” con l’art. 94, sesto comma, del codice dei contratti pubblici. Il ricorrente non ha contestato la clausola regolamentare, limitandosi a negare la rilevanza di un requisito di regolarità fiscale non previsto dall’art. 47 cod. nav.: argomentazione che il Tribunale non accoglie.
Accertata in giudizio una rilevante e consistente morosità fiscale, il diniego risulta fondato su almeno una delle due ragioni addotte. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di una circostanza autonomamente idonea a determinare il rigetto esonera dall’esame delle ulteriori ragioni. La seconda causa ostativa, relativa alla cessione dell’impianto, appare comunque fondata in punto di fatto, risultando la documentazione contraria del ricorrente poco credibile e unilateralmente prodotta.
Il ricorso è quindi respinto e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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