Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: termine e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1407 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, sicché, una volta notificato e non opposto, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorsi infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso specifico per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. All’accoglimento consegue la condanna alle spese, comprensive di quelle sostenute per ottenere le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso nel 2019 e depositato in cancelleria, l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione.
Nonostante la rituale notifica del provvedimento, il Ministero non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, rimasto non impugnato nei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento dell’azione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Sussiste dunque il titolo per il giudizio di ottemperanza.
Il giudice accerta poi il perfezionarsi delle condizioni di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il giudice condanna infine il Ministero alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso di quelle sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre il giudizio di ottemperanza, segnatamente per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sul punto il Collegio richiama i precedenti del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, del Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e del TAR Campania, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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