L’esponente ha diritto solo alla copia del provvedimento di archiviazione disciplinare (TAR Calabria n. 1338 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esponente di fatti dai quali sia derivato un procedimento disciplinare forense, poi archiviato, ha diritto esclusivamente a ottenere copia del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell’art. 58, comma 4, legge n. 247/2012 e dell’art. 14, comma 2, del regolamento C.N.F. n. 2 del 2014. La richiesta di copia integrale degli atti del procedimento è inammissibile quando è indeterminata, esplorativa e lesiva della riservatezza dei terzi, non essendo consentito un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990. Nel c.d. accesso difensivo spetta all’istante dimostrare in modo intelligibile il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale da curare o tutelare; in difetto, la domanda è inammissibile. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. non ha natura impugnatoria e prescinde dalla regolarità formale e procedimentale del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva proposto querela contro un altro professionista per espressioni asseritamente offensive contenute in un atto giudiziario. Per i medesimi fatti aveva presentato esposto disciplinare presso l’Ordine di appartenenza. L’Assemblea del Consiglio Distrettuale di Disciplina approvava all’unanimità la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, comunicandola all’esponente.

Il ricorrente chiedeva allora copia integrale degli atti del procedimento disciplinare. Il Consiglio respingeva l’istanza richiamando la tutela dei dati personali, la riservatezza degli atti disciplinari, il difetto di interesse concreto e attuale e la mancanza di qualità di parte del procedimento. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 654 dell’8 aprile 2025, ritenendone applicabili le statuizioni al caso di specie. Anzitutto esclude rilievo ai vizi procedimentali del diniego: il giudizio ex art. 116 c.p.a. non è concepito in chiave impugnatoria, ma tutela in via diretta l’interesse qualificato alla conoscenza dei documenti. La consistenza di tale interesse va valutata sul piano sostanziale, prescindendo dalla regolarità formale del provvedimento negativo.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 58, comma 4, legge n. 247/2012 e l’art. 14, comma 2, regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 attribuiscono all’esponente il diritto a ricevere copia del solo provvedimento di archiviazione. Nel caso concreto tale copia era già nota e depositata in atti.

Quanto alla copia integrale, la domanda è respinta perché indeterminata ed esplorativa. L’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990 vieta le istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo, mentre l’art. 22, comma 4 della stessa legge esclude l’accesso a informazioni prive di forma documentale. L’istanza non individua in modo preciso e circoscritto gli atti richiesti, rendendo impossibile verificare il collegamento con le esigenze difensive.

Sul punto la Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021: nel c.d. accesso difensivo occorre sempre motivare congruamente l’istanza, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie. Il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale va dimostrato dall’istante, altrimenti la domanda è inammissibile, come confermato dalle pronunce Cons. St. n. 5025 del 2022 e Cons. St. n. 369 del 2022.

Il ricorrente, pur invocando la propria qualità di querelante e parte civile, non ha assolto a tale onere. Il ricorso è pertanto respinto e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia tra professionisti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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