Nessun silenzio assenso edilizio senza la documentazione completa richiesta dalla legge (TAR Puglia n. 1256 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il silenzio assenso di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione. La formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto. Il titolo tacito non si configura, in particolare, in difetto di completezza della documentazione occorrente. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori e di rimessa in pristino adottata dall’amministrazione quando le opere siano state realizzate in assenza del necessario titolo edilizio.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il responsabile del servizio urbanistica del Comune ha disposto la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi di un immobile, per opere eseguite in assenza di titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ha chiesto altresì l’accertamento del silenzio assenso formatosi, a suo dire, sull’istanza di permesso di costruire presentata per la realizzazione di una scala esterna e di un vano deposito al primo piano.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale aveva sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. La causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, stante l’infondatezza del gravame. Il nucleo della decisione è il primo motivo, con cui la ricorrente assumeva essersi formato il titolo abilitativo per decorso del termine.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il silenzio assenso edilizio non opera automaticamente per il solo trascorrere del tempo. Esso esige la compresenza di tutte le condizioni e i presupposti di legge, e non si configura in difetto di completezza della documentazione. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 569 del 2020, n. 113 del 2019 e n. 5156 del 2020.

Nel caso concreto è incontestato che l’area ricada in zona sismica e che all’istanza non sia stata allegata la certificazione attestante l’idoneità strutturale dell’intervento. Tale incompletezza, di per sé sola, osta alla formazione tacita del titolo. Irrilevante è dunque la dedotta tardività della richiesta comunale di integrazione documentale.

Privo di pregio è poi il richiamo alla delibera di Giunta regionale che avrebbe ricompreso il vano deposito tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità: la questione non ha formato oggetto di esame in sede procedimentale e resta preclusa al giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., oltre a costituire mero assunto difensivo.

Esclusa la formazione del silenzio assenso, risultano infondate le censure sul mancato rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Legittimamente l’amministrazione ha ordinato la sospensione e la rimessa in pristino di opere realizzate senza titolo. Il terzo motivo è apparso generico e indimostrato. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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