Sindacato esterno sulla sanzione disciplinare del rimprovero al carabiniere (TAR Lombardia n. 1641 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’apprezzare la rilevanza disciplinare dei fatti e nel graduare la sanzione. Il sindacato del giudice amministrativo resta ab externo e si arresta al cospetto di valutazioni riservate, salvo che emerga manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà o evidente travisamento del fatto. Non è richiesta un’analitica confutazione delle giustificazioni dell’incolpato quando dal provvedimento sanzionatorio risulti, anche per implicito, che di esse si è tenuto conto ai fini dell’accertamento e della graduazione. La buona fede e le difficoltà personali e familiari dell’agente non elidono la rilevanza disciplinare dell’omessa comunicazione ai superiori di una notizia di reato che investe il militare.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso la Centrale Operativa del NOR di una Compagnia dell’Arma, apprendeva dal Commissariato di P.S. di essere destinatario di una denuncia querela presentata dal compagno dell’ex moglie, all’esito di una lite. Pur essendo stato invitato a informare con la massima sollecitudine i superiori degli sviluppi della vicenda, ometteva di comunicare la notifica del verbale di identificazione, dell’elezione di domicilio e della nomina del difensore, con l’assunzione della posizione di indagato.

Veniva quindi avviato il procedimento disciplinare di corpo ai sensi dell’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero scritto. Il ricorso gerarchico veniva respinto con provvedimento del 6 luglio 2023, impugnato davanti al TAR Lombardia con istanza di sospensione cautelare dell’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del proprio sindacato. L’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’individuare la sanzione, con la conseguenza che la decisione è sindacabile solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa è esplicito e articolato: TAR Puglia, Lecce, I, 11.9.2023, n.1054; TAR Toscana, I, 14.7.2022, n.908; TAR Lazio, Roma, I, 26.8.2021, n.9391; Cons. Stato, IV, 29.3.2021, n.2629; Cons. Stato, VI, 16.4.2015, n.1968. L’accertamento della proporzionalità e la graduazione della sanzione, risolvendosi in giudizi di merito, sfuggono al controllo giurisdizionale salvo il vizio di illogicità o contraddittorietà.

Sul piano procedimentale il Tribunale ritiene che il procedimento sia stato avviato correttamente e nel rispetto dei termini di settore. Quanto alle giustificazioni dell’incolpato, nel pubblico impiego non è necessaria una analitica confutazione: è sufficiente che dal provvedimento risulti, anche solo per implicito, che se ne è tenuto conto per l’accertamento dei fatti e la graduazione della rilevanza disciplinare, secondo il richiamo a TAR Abruzzo, L’Aquila, 4.11.2022, n.394.

Nel merito il Collegio esclude che l’omessa comunicazione possa essere neutralizzata dalla buona fede o dalla situazione familiare difficile. I fatti oggetto della controquerela incidevano sul profilo del militare nello svolgimento dei compiti in modo pronto, imparziale ed efficiente; la notifica di un atto giudiziario assume rilievo specifico per l’assunzione della posizione di indagato dopo l’invito a riferire sollecitamente ai superiori. Le difese sul carattere di controdenuncia della notizia di reato e sull’assenza di incidenza sulla tranquillità e imparzialità del servizio sono giudicate infondate.

La condotta integra la violazione degli artt. 717 del d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 748 del medesimo decreto, richiamato nella parte sui doveri di informazione del militare. Considerati età, grado e anzianità di servizio, e richiamato l’art. 1358 d.lgs. n. 66/2010 nella scala delle sanzioni di corpo, il Collegio non ravvisa alcun distorto esercizio del potere disciplinare: la determinazione dell’Amministrazione muove da valutazioni circostanziate, in ragione della possibile compromissione del buon andamento, dell’imparzialità del servizio e del prestigio del Corpo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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