Ordinanza di demolizione illegittima se fondata su presupposti smentiti in sede penale (Cons. Stato n. 1263 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che si fondi su presupposti di fatto smentiti da un accertamento tecnico svolto in sede penale è illegittima e va annullata. Il giudice amministrativo non è vincolato all’esito del processo penale, ma non può ignorare le risultanze della consulenza tecnica disposta dall’autorità giudiziaria quando l’amministrazione non opponga elementi contrari. Una volta esclusa la sussistenza dei presupposti contestati — la fascia di rispetto autostradale e la lottizzazione abusiva — le contestazioni conseguenti perdono consistenza a cascata. Le opere così accertate, in assenza di vincoli, integrano manufatti temporanei o di limitata rilevanza, non riconducibili alla sanzione demolitoria generalizzata. La decisione può fondarsi sul principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto ai proprietari la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendole contrastanti con il progetto presentato e con le disposizioni di legge. I destinatari hanno impugnato l’ordinanza lamentando violazione di legge ed eccesso di potere.
Nel giudizio penale instaurato per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, su denuncia della società concessionaria autostradale, una consulenza tecnica disposta dalla Procura ha accertato l’assenza della violazione della fascia di rispetto e ha condotto all’archiviazione. Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 371/2023, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, compensando le spese. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato e individua il nodo decisivo nella corretta qualificazione dei manufatti e nella conseguente disciplina applicabile. Il Comune ha in definitiva escluso che le opere ricadano nella fascia di sicurezza dell’autostrada, smentendo uno dei pilastri del primo motivo. Ha però confermato che le opere erano prive di titolo edilizio e realizzate in contrasto con la pianificazione territoriale.
L’appello si scontra con gli esiti degli accertamenti tecnici svolti in sede penale, correttamente valorizzati dal TAR in assenza di elementi contrari dedotti dall’appellante. La consulenza ha escluso la violazione della fascia di rispetto e ha fatto emergere ulteriori elementi: i container erano stati posizionati da una società titolare di regolare contratto di affitto del terreno ed erano stati rimossi, pur essendo autorizzati; l’accesso carrabile era sempre esistito e la richiesta di sistemazione del passo carrabile aveva prodotto il silenzio-assenso per mancata risposta nel termine; la lottizzazione abusiva non era configurabile, ricadendo i fabbricati in un’unica particella divisa in subalterni; l’unica irregolarità edilizia, una scala esterna in luogo di quella interna con lieve aumento di superficie, era sanabile.
La Corte precisa che tali risultanze non rilevano di per sé, ma quale conferma della errata qualificazione delle opere e dell’illegittima applicazione della sanzione demolitoria generalizzata. Accertata l’assenza di vincoli, le opere integrano manufatti temporanei o di limitata rilevanza, non coincidenti con la contestazione e con la sanzione disposta. L’ordinanza si fondava sull’esistenza della fascia di rispetto autostradale e sulla realizzazione della lottizzazione abusiva: esclusi tali presupposti, le contestazioni conseguenti perdono consistenza a cascata. Anche la presunta violazione delle distanze risulta smentita dagli accertamenti istruttori.
La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, richiamato nelle pronunce di Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015 e Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014, che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.