Ritardo condono non imputabile al Comune se manca integrazione documentale (Cons. Stato n. 1264 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di centoventi giorni per la domanda di risarcimento da lesione di interessi legittimi, previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non si applica ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice, in ragione del carattere innovativo della disposizione e della natura processuale della norma. Ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., il termine non decorre finché perdura l’inadempimento e comunque inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. La responsabilità dell’amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento presuppone la prova della violazione dei termini procedimentali, del dolo o colpa, del danno ingiusto e del nesso di causalità. Non integra inerzia totale il comportamento dell’amministrazione che, pur non concludendo il procedimento, collabori con il privato attraverso richieste di integrazione documentale coerenti all’iter.
Il Fatto
Nel 1995 il dante causa dell’odierno appellante presentava al Comune domanda di condono edilizio ai sensi degli artt. 35 legge n. 47/1985 e 39 legge n. 724/1994. Seguivano richieste di integrazione documentale, parzialmente soddisfatte, e nel 2002 la comunicazione del trasferimento della proprietà all’appellante. Dopo un lungo arresto procedimentale, il privato proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per il silenzio dell’amministrazione e per il risarcimento del danno.
Riattivata l’istruttoria, il Comune comunicava i motivi ostativi e concedeva novanta giorni per la produzione documentale. L’integrazione avveniva nel marzo 2021, ma priva di un valido titolo paesaggistico, richiesto nuovamente nel maggio 2021. Il permesso di costruire in sanatoria era rilasciato nel marzo 2023. Il TAR dichiarava l’improcedibilità dell’azione sul silenzio e respingeva la domanda risarcitoria, compensando le spese. Proponeva appello il privato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il giudizio di appello è revisio prioris instantiae e i suoi limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione; nel caso concreto l’atto contiene la specificazione delle censure e la sostanziale critica alla motivazione della sentenza, oltre alla riproposizione dei presupposti risarcitori in diretta contestazione delle considerazioni del TAR.
Quanto all’eccezione di irricevibilità della domanda risarcitoria, la Corte ribadisce che il termine di centoventi giorni dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice, richiamando Cons. Stato sez. IV n. 4924 del 2022. Per il periodo successivo rileva il comma 4 della stessa disposizione, la cui formulazione pone la questione del caso in cui, scaduto il termine ordinatorio, il procedimento prosegua attraverso la riattivazione del privato o la richiesta di integrazione documentale.
La Corte ricostruisce analiticamente l’iter procedimentale. Rileva che, per il periodo anteriore al 2020, anche prescindendo dall’effettiva ricezione della nota del 2015, l’arresto procedimentale è imputabile alla parte che, pur essendosi dichiarata disponibile nel 2002 a integrare la sottoscrizione mancante, non risulta poi aver concretamente adempiuto.
Per il periodo successivo al riavvio dell’iter, il dialogo procedimentale segue un proficuo scambio di integrazione documentale, all’esito del quale avviene il rilascio del titolo. A fronte della reiterata richiesta di integrazione, manca un ritardo imputabile all’amministrazione. La Corte richiama i presupposti della responsabilità risarcitoria — violazione dei termini, dolo o colpa, danno ingiusto, nesso di causalità materiale o strutturale e collegamento del fatto lesivo ai pregiudizi lamentati — e rileva che, anche per il periodo successivo, manca a monte l’elemento soggettivo della colpa.
Non può qualificarsi come inerzia totale il comportamento amministrativo che, sebbene non conclusivo, collabora con il privato, secondo il richiamo a Cons. Stato sez. VII n. 2466 del 2025. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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