Revoca del permesso di soggiorno UE e giudizio di pericolosità non automatico (TAR Sicilia n. 1275 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sul solo dato delle condanne penali riportate dallo straniero. Tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale attuale e una motivazione articolata, che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e precedenti penali. La valutazione di legittimità va compiuta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio del tempus regit actum, restando irrilevanti le circostanze sopravvenute non rappresentate all’Amministrazione. Il perfezionamento del provvedimento si collega alla data della sua adozione e non a quella della notifica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Questore rigettava l’istanza e disponeva la revoca del titolo, richiamando una serie di precedenti penali — tra cui più condanne per fatti di stupefacenti, ricettazione, false dichiarazioni e inosservanza del foglio di via — oltre a un avviso orale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il Tribunale accordava la tutela cautelare ai fini del riesame della posizione; all’esito, la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, melius re perpensa, ritiene il ricorso infondato. Muove dal principio del tempus regit actum: la legittimità dell’atto si apprezza con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione, con conseguente ininfluenza delle sopravvenienze. Le circostanze invocate dal ricorrente — matrimonio, nascita dei figli, contratto di locazione — erano tutte successive all’adozione della revoca e non risultavano rappresentate all’Amministrazione prima della notifica del diniego.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo impone un giudizio di pericolosità non automatico, ma articolato su più elementi (Cons. Stato n. 6479 del 2024; Cons. Stato n. 4574 del 2024). Tale orientamento non esclude però la legittimità della revoca quando l’Amministrazione abbia chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della pericolosità, valutandone in concreto la valenza sintomatica (Cons. Stato n. 9209 del 2024; Cons. Stato n. 627 del 2025).
Nel caso concreto, il provvedimento non si limita a richiamare i precedenti penali, ma esprime una valutazione complessiva della condotta, rilevando che l’interessato, pur munito di regolare titolo, ha reiteratamente agito in spregio delle norme penali. L’Amministrazione ha altresì operato la comparazione tra le esigenze di sicurezza pubblica e la situazione personale, ritenendo l’attività lavorativa non sufficiente a far recedere l’interesse statale. I legami familiari, osserva il Collegio, costituiscono un elemento fondamentale nel giudizio comparativo, ma non valgono come scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità significativo (Cons. Stato n. 4606 del 2024; Cons. Stato n. 2499 del 2023).
La valutazione non appare irragionevole in considerazione della durata illimitata del titolo, che presuppone una protratta e proficua integrazione nel tessuto sociale. Infine, il Collegio precisa che il perfezionamento dell’atto si collega alla data di adozione e non a quella di notifica, senza contrasto con l’art. 21-bis della legge n. 241/1990 (Cons. Stato n. 8168 del 2023). Il ricorso è dunque rigettato, con conferma della non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.