Ordinanza contingibile e urgente illegittima se esperibile rimedio tipico (TAR Sicilia n. 1272 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 hanno carattere atipico e residuale e presuppongono l’impossibilità di fronteggiare la situazione con i rimedi tipici apprestati dall’ordinamento. In materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti il legislatore ha configurato lo strumento specifico dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, sicché il ricorso ai poteri extra ordinem integra sviamento dalla causa tipica dell’istituto ed è illegittimo. Il potere sindacale richiede inoltre un pericolo attuale, grave e non altrimenti fronteggiabile: la sua limitata entità, apprezzabile solo in prospettiva futura, esclude il requisito dell’urgenza. La misura ripristinatoria ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 va adottata in contraddittorio con gli interessati: la comunicazione di avvio del procedimento è adempimento indefettibile e non è temperata dall’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario, nel Comune di Modica, di un immobile condominiale e di un attiguo terreno dove alleva animali. A seguito di segnalazione di un proprietario limitrofo, il Nucleo Operativo di Polizia Edilizia eseguiva un sopralluogo, riscontrando la presenza di cinque capi ovicaprini, di una modica quantità di rifiuti vegetali sparsi sul terreno e di effluvi maleodoranti di modesta entità, ritenuti apprezzabili soprattutto con le temperature estive.

Su queste risultanze il Sindaco adottava un’ordinanza contingibile e urgente, richiamando gli artt. 50 d.lgs. n. 267/2000 e 192 d.lgs. n. 152/2006, con cui ingiungeva la pulizia dell’area, la rimodulazione del recinto a una distanza minima di quindici metri dall’insediamento abitativo e la trasmissione di una relazione tecnica. Il ricorrente impugnava l’ordinanza e la relazione di servizio, ottenendo in sede cautelare la sospensione del provvedimento per prospettiva fondatezza delle censure sui presupposti e sul contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso e conferma la delibazione cautelare. Il primo motivo coglie nel segno. L’ordinanza richiama contestualmente i poteri extra ordinem e lo strumento tipizzato dal legislatore per rimediare all’abbandono di rifiuti: è proprio questo carattere ancipite a evidenziare la carenza del presupposto della contingibilità.

La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 3372 del 2021) chiarisce che le ordinanze di rimozione dei rifiuti non hanno natura contingibile e urgente, perché il potere sindacale ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 è residuale e attivabile solo in assenza di rimedi tipici. Il Tribunale richiama sul punto anche TAR Calabria, Catanzaro, n. 501 del 2022 e TAR Toscana n. 1206 del 2024: l’uso dello strumento extra ordinem in presenza del rimedio specifico integra sviamento dalla causa tipica dell’istituto.

Fondata è anche la censura sulla mancanza del requisito di imminenza del pericolo. La relazione del NOPE descrive rifiuti in modica quantità ed emissioni olfattive di modesta entità, rilevanti solo in prospettiva futura. Tale limitata entità del rischio priva il pericolo dei tratti di gravità e irreparabilità richiesti. Il Tribunale valorizza inoltre la circostanza, non confutata, che l’allevamento è autorizzato e monitorato annualmente dal servizio veterinario. Il difetto di indifferibilità investe anche la statuizione sulla recinzione, già ricollocata dal ricorrente. I documenti prodotti dal Comune riguardano atti sopravvenuti e sono irrilevanti.

Pure ricondotta entro l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, l’ordinanza è illegittima per violazione delle garanzie procedimentali. Il comma 3 prevede che la misura sia adottata in contraddittorio con i soggetti interessati; la giurisprudenza richiamata (TAR Toscana n. 86 del 2024) qualifica la comunicazione di avvio come adempimento indispensabile, non applicandosi il temperamento dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Nel caso di specie nessuna comunicazione è stata notificata e il provvedimento non ha natura vincolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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